Corte costituzionale
Sentenza n. 244/1992
Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 244/1992
- Data di deposito
- 3 giugno 1992
- Data di decisione
- 20 maggio 1992
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:244
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1991
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1991
Parametri
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
- legge n. 127 del 21 aprile 1983
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 18426
L'emanazione, nei confronti delle Province autonome, di direttive ministeriali intese a uniformare la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati al risparmio energetico, e' priva di fondamento legislativo, essendo stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e 38, L. n. 10 del 1991, nella parte in cui includevano "nella delega delle funzioni amministrative e nel procedimento di ripartizione dei finanziamenti ivi previsti, anche le Province autonome di Trento e di Bolzano", anziche' considerare dette funzioni come proprie di queste. Non spetta quindi allo Stato dettare, nei confronti delle medesime Province autonome, le direttive contemplate nell'art. 9, comma secondo, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, e va conseguentemente annullato 'in parte qua' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991. - S. n. 483/1991 (massima S).
Massima n. 18427
Il decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 1991 - il quale, in attuazione dell'art. 18, L. n. 10 del 1991, prescrive le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi per risparmio energetico, di cui all'art. 14 s.l. - non si riferisce ai contributi di competenza delle Province autonome, ma solo a quelli di spettanza statale (la presentazione delle relative domande anche alle regioni o province autonome essendo prevista soltanto per consentire l'esercizio di loro competenze eventualmente coinvolte dagli interventi statali). Pertanto, non avendo il suddetto decreto alcuna incidenza su competenze provinciali, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di esso dalla Provincia di Bolzano. - v. S. n. 483/1991 (massima Z).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara che non spetta allo Stato dettare, nei confronti delle provincie autonome, le direttive contemplate nell'art. 9, secondo comma, della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e, conseguentemente, annulla in parte qua il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991 (Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 1991;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 1991 (Modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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