Corte costituzionale
Sentenza n. 233/1992
Corte cost., sent. 27 maggio 1992, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/1992
- Data di deposito
- 27 maggio 1992
- Data di decisione
- 18 maggio 1992
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:233
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 2, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 5, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 3, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 26, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 15, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 16, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 17, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 11, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 18, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 1, comma 16, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 14, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 13, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 19, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 1, comma 15, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 12, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 1, comma 17, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
- art. 20, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
Parametri
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 104, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 31 luglio 1980
Massime
Massima n. 18704
Le funzioni dei dipartimenti dell'ISPESL, interpretate coerentemente con la natura di organo tecnico-scientifico dell'Istituto, si sostanziano in attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, proposta di rinnovazione normativa, consulenza, nonche' controlli di laboratorio (tale dovendo ritenersi il significato del termine "controlli" di cui all'art. 3, comma primo, del regolamento dei servizi), e detti compiti non possono minimamente interferire nelle funzioni legislative e amministrative di competenza della Provincia di Bolzano (e men che non in quelle trasferite in materia di igiene del suolo e di inquinamento atmosferico). Spettanza dello Stato, e per esso all'ISPESL, dei compiti enunciati negli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 24 giugno 1991 n. 322, recante il regolamento dei servizi dell'Istituto). - S. 74/1987.
Massima n. 18708
Posto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, i principi statutari sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo e le relative disposizioni di attuazione trovano applicazione indipendentemente dal fatto che non siano richimati dalle singole leggi ordinarie che regolano una certa materia, a maggior ragione deve considerarsi ininfluente il mancato richiamo ad essi in un decreto avente materia meramente regolamentare, quale il decreto del Ministro della sanita' 24 giugno 1991 n. 322, disciplinante i servizi dell'ISPESL. D'atronde, il fatto che il dipartimento ISPESL di Bolzano sia stato costituito e sia entrato in funzione senza l'osservanza dei suddetti principi non comporta un vizio del suddetto d.m., bensi' dei successivi provvedimenti inerenti alla costituzione e alla dotazione organica del dipartimento di cui trattasi. (Spettanza allo Stato della disciplina dell'organizzazione e dell'ordinamento dei servizi dell'ISPESL, con l'osservanza, quanto al dipartimento periferico con sede in Bolzano, delle norme dello statuto speciale per il Trentino -Alto Adige e delle relative disposizioni di attuazione in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo nei pubblici uffici.). - S. n. 3/1991 (e ivi richiami)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spettano allo Stato, e per esso all'ISPESL, i compiti enunciati negli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 24 giugno 1991, n. 322, recante "Regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro";
Dichiara che spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e dell'ordinamento dei servizi dell'ISPESL, con l'osservanza, quanto al dipartimento periferico con sede in Bolzano, delle norme dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e delle relative disposizioni di attuazione in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo nei pubblici uffici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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