Corte costituzionale

Sentenza n. 233/1992

Corte cost., sent. 27 maggio 1992, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/1992
Data di deposito
27 maggio 1992
Data di decisione
18 maggio 1992
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:233

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 2, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 5, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 3, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 26, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 15, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 16, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 17, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 11, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 18, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 1, comma 16, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 14, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 13, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 19, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 1, comma 15, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 12, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 1, comma 17, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991
  • art. 20, decreto del Ministro della sanita' n. 322 del 24 giugno 1991

Parametri

  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 104, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 31 luglio 1980

Massime

Massima n. 18704

Le funzioni dei dipartimenti dell'ISPESL, interpretate coerentemente con la natura di organo tecnico-scientifico dell'Istituto, si sostanziano in attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, proposta di rinnovazione normativa, consulenza, nonche' controlli di laboratorio (tale dovendo ritenersi il significato del termine "controlli" di cui all'art. 3, comma primo, del regolamento dei servizi), e detti compiti non possono minimamente interferire nelle funzioni legislative e amministrative di competenza della Provincia di Bolzano (e men che non in quelle trasferite in materia di igiene del suolo e di inquinamento atmosferico). Spettanza dello Stato, e per esso all'ISPESL, dei compiti enunciati negli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 24 giugno 1991 n. 322, recante il regolamento dei servizi dell'Istituto). - S. 74/1987.

Massima n. 18708

Posto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, i principi statutari sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo e le relative disposizioni di attuazione trovano applicazione indipendentemente dal fatto che non siano richimati dalle singole leggi ordinarie che regolano una certa materia, a maggior ragione deve considerarsi ininfluente il mancato richiamo ad essi in un decreto avente materia meramente regolamentare, quale il decreto del Ministro della sanita' 24 giugno 1991 n. 322, disciplinante i servizi dell'ISPESL. D'atronde, il fatto che il dipartimento ISPESL di Bolzano sia stato costituito e sia entrato in funzione senza l'osservanza dei suddetti principi non comporta un vizio del suddetto d.m., bensi' dei successivi provvedimenti inerenti alla costituzione e alla dotazione organica del dipartimento di cui trattasi. (Spettanza allo Stato della disciplina dell'organizzazione e dell'ordinamento dei servizi dell'ISPESL, con l'osservanza, quanto al dipartimento periferico con sede in Bolzano, delle norme dello statuto speciale per il Trentino -Alto Adige e delle relative disposizioni di attuazione in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo nei pubblici uffici.). - S. n. 3/1991 (e ivi richiami)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettano allo Stato, e per esso all'ISPESL, i compiti enunciati negli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 24 giugno 1991, n. 322, recante "Regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro";

Dichiara che spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e dell'ordinamento dei servizi dell'ISPESL, con l'osservanza, quanto al dipartimento periferico con sede in Bolzano, delle norme dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e delle relative disposizioni di attuazione in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo nei pubblici uffici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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