Corte costituzionale
Sentenza n. 220/1992
Corte cost., sent. 25 maggio 1992, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/1992
- Data di deposito
- 25 maggio 1992
- Data di decisione
- 7 maggio 1992
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:220
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'ambiente del 21 giugno 1991
- decreto del Ministro dell'ambiente n. 324 del 21 giugno 1991
Parametri
- art. 8, comma 1, n.15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n.8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n.14, statuto regione Trentino Alto Adige
- titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n.16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
Massime
Massima n. 18537
Nessuna autonoma potenzialita' lesiva delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano puo' individuarsi nell'art. 1, commi quinto e sesto, del d. del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, disciplinante l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, per quanto concerne l'articolazione dell'albo stesso in sezioni regionali - con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi regionali e provinciali - nonche' il carattere condizionante dell'iscrizione all'albo predetto, ai fini delle prescritte autorizzazioni regionali: le disposizioni, infatti, si limitano a ricalcare la disciplina sostanziale (applicabile chiaramente alle Provincie autonome, pur in mancanza di espresso riferimento normativo) gia' enunciate dall'art. 10, primo e secondo comma, della l. 29 ottobre 1987, n. 441. (Inammissibilita' delle censure prospettate nei confronti dell'art. 1, quinto e sesto comma, del decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, anche in relazione agli artt. 2 e 10 della l. n. 441 del 1987).
Massima n. 18538
Il d.m. 21 giugno 1991, n. 324, disciplinante l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, trova adeguato fondamento nella fonte primaria costituita dall'art. 10 l. n. 441 del 1987, che ha configurato tale albo quale struttura "nazionale" unitaria - anche se articolata attraverso organi decentrati presso le camere di commercio - in considerazione delle particolari funzioni certificative assolte dall'albo stesso e degli obblighi internazionali e comunitari dello Stato, donde la necessita' di garantire con il massimo di trasparenza, un'adeguata uniformita' nella determinazione dei criteri suscettibili di legittimarne l'iscrizione e, attraverso di essa, l'affidabilita' delle singole imprese, abilitate a svolgere l'attivita' anche in campo nazionale. Non sussiste pertanto, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, da parte degli articoli di detto decreto regolanti la camposizione, la durata e le funzioni della sezione della provincia stessa (artt. 5, 6, 7, 8), nonche' le variazioni (art. 16, secondo comma) e i provvedimenti relativi all'albo (artt. 17, 18, 19), lesione di competenze - in tema di urbanistica, tutela dell'ambiente e del paesaggio, igiene e sanita', commercio - per impossibilita' di inquadrare nelle stesse la disciplina in questione. Spetta pertanto allo Stato adottare le suindicate norme del Regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonche' dei requisiti, dei termini, delle modalita' e dei diritti di iscrizione, emanato con il decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324. - S. nn. 324/1989, 433/1987, 372/1989, 245/1990.
Massima n. 18539
Il carattere e le finalita' dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, istituito dal d.m. 21 giugno 1991, n. 324 (v. massima B), escludono che le previsioni di detto decreto concernenti la prestazione di garanzie finanziarie (art. 15) e di diritti annuali (art. 22) da parte delle imprese a favore dello Stato, costituiscano lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano, non essendo tali oneri riconducibili alla sfera dei fondi speciali ne' a quella dei finanziamenti a favore delle Province autonome (art. 5, l. n. 386 del 1989) e configurandosi la relativa disciplina come corollario naturale del carattere nazionale dell'albo. Spetta pertanto allo Stato adottare le suindicate norme del Regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonche' dei requisiti, dei termini, delle modalita' e dei diritti di iscrizione, emanato con il decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato adottare la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324 recante " Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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