Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1992

Corte cost., sent. 8 aprile 1992, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/1992
Data di deposito
8 aprile 1992
Data di decisione
30 marzo 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:167

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18184

Il principio costituzionale di parificazione giuridica dei figli naturali ai figli legittimi e al coniuge superstite e' soggetto al limite della compatibilita' con i diritti dei membri della famiglia legittima, la cui determinazione appartiene alla discrezionalita' del legislatore.

Massima n. 18186

Le norme abrogate del codice civile del 1942, che definivano i diritti successori dei figli naturali in concorso con i figli legittimi, debbono essere valutate non alla luce dei criteri direttivi della successiva riforma del diritto di famiglia, bensi' nel contesto storico che aveva prodotto la norma stessa, rifacendosi all'art. 30, terzo comma, Cost. come interpretato dalla Corte anteriormente alla Novella del 1975, e cioe' quale comando di detta parificazione soltanto nelle ipotesi di mancanza di membri della famiglia legittima, intesa nel senso stretto considerato dalla norma costituzionale medesima. Non puo' quindi ritenersi eccedente il limite della ragionevolezza (v. massima A) la abrogata disposizione del codice del 1942 - tuttora applicabile al caso di specie, la quale, nel concorso "ab intestato" di figli legittimi con figli naturali, attribuisce a questi ultimi meta' della quota che conseguono i legittimi, anziche' un pari diritto ereditario. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574 cod. civ., abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975 n. 151). - Nello stesso senso, riguardo alla divisione tra figli legittimi e naturali, v. S. n. 168/1984; per l'interpretazione dell'art. 30, terzo comma, Cost., v. S. n. 79/1969, 50/1973, 82/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 cod. civ., abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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