Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1992

Corte cost., sent. 24 gennaio 1992, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1992
Data di deposito
24 gennaio 1992
Data di decisione
22 gennaio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:16

Norme oggetto del giudizio

  • seduta 370, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 2, comma 1, seduta 370, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 2, comma 2, seduta 370, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991
  • art. 5, comma 3, seduta 370, legge della Regione siciliana del 1° maggio 1991

Parametri

  • art. 28, statuto regione Sicilia
  • art. 88, n. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 2, comma 2, punto 2, legge n. 457 del 5 agosto 1978

Massime

Massima n. 17886

L'invio al Commissario dello Stato dell'approvato disegno di legge entro il primo giorno successivo al terzo festivo non configura violazione del termine stabilito a carico dell'Assemblea dall'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana. Il computo degli ulteriori cinque giorni, dato al Commissario dello Stato per l'impugnazione della legge, e' infatti condizionato dal 'dies a quo', dell'effettivo invio, allo stesso, del testo approvato, per cui, anche nell'ipotesi di invio tardivo, altro effetto non puo' prodursi se non quello di una dilazione del predetto termine iniziale per l'impugnazione, al giorno successivo alla ricezione del testo. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale della Regione siciliana - della questione di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata nella seduta n. 370 del 1-2 maggio 1991). - S. n. 365/1990.

Massima n. 17887

Ogni norma che sopravvenga ad omologare fatti conseguiti alla violazione del 'neminem laedere' - inteso quale divieto di farsi ragione da se' con lesione del diritto altrui - si pone fuori del quadro dei valori su cui e' costruito lo Stato di diritto: e l'osservanza di tale principio cardine dell'ordine giuridico e' tanto piu' cogente per il legislatore regionale in relazione alle materie nelle quali la regione, nella specie, la regione Sicilia, sia tenuta per vincolo dello Statuto speciale (artt. 14 e 17) a non contraddire "principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato" e ad uniformarsi alla normativa statale.

Massima n. 17888

Pur rientrando la materia dei lavori pubblici e, nell'ambito di essa, quella dell'edilizia residenziale pubblica e dell'assegnazione dei relativi alloggi, nella competenza esclusiva della regione Sicilia (art. 4, primo comma, d.P.R. n. 683 del 1977; art. 14, lett. g) dello Statuto speciale), appartiene alla competenza dello Stato - a norma dell'art. 88, n. 13, d.P.R. n. 616 del 1977 - la "determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni", con la conseguenza che la regione stessa deve al riguardo uniformarsi alla normativa statale (artt. 14 e 17 dello Statuto speciale). La legge regionale che regolarizza l'occupazione abusiva di alloggi di edilizia sovvenzionata, compensando il gia' individuato legittimo assegnatario, cui non sia stata consegnata l'abitazione perche' illecitamente occupata, con mera attribuzione di precedenza nell'assegnazione di altro alloggio popolare - anche se non incluso nella graduatoria generale vigente - si pone in contrasto con il principio del 'neminem laedere' (v. massima B) e con la legislazione statale che, in applicazione di esso, commina sanzioni amministrative e la nullita' assoluta degli atti contrari (art. 26, ultimo comma, l. n. 513 del 1977) ed esclude i diritti dell'occupante senza titolo (artt. 53, l. n. 457 del 1978, 26, quarto comma, l. n. 513 del 1977). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 2, primo comma, limitatamente alla parte "o, se assegnati, non si e' proceduto alla consegna al legittimo assegnatario" e secondo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 370 del 1-2 maggio 1991. - S. nn. 221/1975, in materia di edilizia residenziale pubblica e 566/1988, 534/1988, 727/1988, 1115/1988, 493/1990, concernenti le competenze in materia della regione Sicilia.

Massima n. 17889

In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica la quantificazione della densita' abitativa in rapporto fisso - numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di un'unita' - appartiene a quella "competenza dei criteri" che e' riservata allo Stato (artt. 88 n. 13, d.P.R. n. 616 del 1977, 2, secondo comma, punto 2), l. n. 457 del 1978; v. massima C). L'art. 5, terzo comma, l.reg. Sicilia appr. nella seduta n. 370 del 1-2 maggio 1991, stabilendo che, in deroga al secondo comma dell'art. 11, d.P.R. n. 1035 del 1972, si possa procedere all'assegnazione di alloggi aventi un numero di vani maggiore di due rispetto alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, viene ad interessare una materia coperta da riserva statale, cioe' non propria della regione, e va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo. - S. n. 1115/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, limitatamente alle parte "o, se assegnati, non si è proceduto alla consegna al legittimo assegnatario", e secondo comma, nonché dell'art. 5, terzo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 370 del 1°-2 maggio 1991 (disegno di legge n. 456- 605-908-985-990) recante "Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11";

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana, dal Commissario dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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