Corte costituzionale
Sentenza n. 135/1992
Corte cost., sent. 27 marzo 1992, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/1992
- Data di deposito
- 27 marzo 1992
- Data di decisione
- 16 marzo 1992
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, decreto del Ministro della sanita' del 2 agosto 1991
- art. 1, decreto del Ministro della sanita' del 2 agosto 1991
- art. 5, 2^ prop., decreto del Ministro della sanita' del 2 agosto 1991
- art. 5, 3^ prop., decreto del Ministro della sanita' del 2 agosto 1991
- art. 5, 1^ prop., decreto del Ministro della sanita' del 2 agosto 1991
- art. 5, comma 1, 4^ prop., decreto del Ministro della sanita' del 2 agosto 1991
Parametri
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, lett. c), legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, lett. i), legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 6, lett. k), legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 18241
Come gia' affermato in precedente pronuncia, le funzioni amministrative in materia di installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica rientrano nell'ambito delle competenze che l'art. 6, lett. c), i) e k), della L. n. 833 del 1978, riserva allo Stato; ben puo' dunque il Ministro della sanita' - senza con cio' ledere le competenze della ricorrente Provincia di Trento - adottare direttive in materia e stabilire i criteri per la collocazione delle apparecchiature del "gruppo A". (Spettanza allo Stato del potere di adottare con decreto ministeriale le disposizioni contenute negli artt. 1 e 4, comma primo, del decreto del Ministro della sanita' 2 agosto 1991). - S. n. 216/1988.
Massima n. 18242
Il parere della regione (o provincia autonoma) circa la compatibilita', con la propria programmazione sanitaria, delle proposte di installazione di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica appartenenti al "gruppo A", e' espressione (non gia' di competenze proprie ma) di un'attivita' di collaborazione degli enti di autonomia nei confronti dell'esercizio di competenze statali, chiaramente giustificata dall'indubbia incidenza sulla programmazione sanitaria regionale o provinciale da parte della installazione delle anzidette apparecchiature e della relativa autorizzazione ministeriale. (Spettanza allo Stato del potere di adottare con decreto ministeriale le disposizioni contenute nell'art. 5, comma primo, limitatamente alla prima, seconda e terza proposizione, del decreto del Ministro della sanita' 2 agosto 1991). - V. massima precedente.
Massima n. 18243
La garanzia costituzionale concernente l'autonomia delle regioni (e delle province autonome) conferisce a quest'ultima un carattere politico e una connotazione di essenzialita' rispetto alla struttura pluralistica dell'ordinamento, in base ai quali e' precluso allo Stato privare di efficacia, annullare o revocare, con propri provvedimenti amministrativi, atti delle amministrazioni regionali o provinciali o di enti a queste sottoposti. - S. nn. 229/1989, 53/1991, 38/1992.
Massima n. 18245
La possibilita' di ricorso al Ministro della sanita' contro l'eventuale parere negativo, espresso dalla regione (o provincia autonoma) circa la compatibilita', con la propria programmazione sanitaria, della proposta di installazione di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica , non solo snatura tale parere, ma e' lesiva del potere di programmazione sanitaria locale e, piu' in generale, delle competenze amministrative spettanti alla Provincia di Trento 'ex' artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: e' infatti contraria alla garanzia costituzionale dell'autonomia regionale la possibilita' che un provvedimento amministrativo statale (qual e' la decisione ministeriale sul ricorso) renda inefficace, annulli o revochi un atto amministrativo regionale o provinciale ( qual e' il suddetto parere). Non spetta, pertanto, allo Stato adottare con decreto ministeriale la previsione contenuta nell'art. 5, comma primo, quarta proposizione, del decreto del Ministro della sanita' 2 agosto 1991. - v. massima precedente (e, ivi, richiami).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale le disposizioni contenute negli artt. 1 e 4, primo comma, nonché nell'art. 5, primo comma, limitatamente alla prima, seconda e terza proposizione, del decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1991 (Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica);
Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale la disposizione contenuta nell'art. 5, primo comma, quarta proposizione, del predetto decreto del Ministro della sanità, e, conseguentemente, annulla la disposizione sopraindicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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