Corte costituzionale
Ordinanza n. 33/1992
Corte cost., ord. 3 febbraio 1992, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 33/1992
- Data di deposito
- 3 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI ACCUSA
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:33
Parametri
- legge n. 20 del 25 gennaio 1962
Massime
Massima n. 18033
A norma della legge 25 gennaio 1962, n. 20, per quanto riguarda la fase della esecuzione conseguente ai giudizi d'accusa, la giurisdizione della Corte costituzionale integrata e' limitata, oltre a quelli (applicazione di amnistia e indulto, decisione sulle domande di riabilitazione) espressamente menzionati negli artt. 32 e 33 della stessa legge, "a tutti e soli i provvedimenti nei quali sia effettivamente in questione la portata del titolo esecutivo, e con esso il particolare significato della giustizia penale costituzionale". Pertanto, anche se dovesse ritenersi che, pur essendo stata sottratta alla Corte costituzionale, ad opera della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la cognizione dei reati ministeriali, alla Corte residuino tuttora attribuzioni in "executivis", con riferimento a giudizi d'accusa, relativi a tali reati, definiti sulla base del previgente regime, e' da escludersi che fra tali attribuzioni possano ricomprendersi quelle attinenti a un tipo di provvedimento pertinente alla esecuzione civile in materia penale, quale la iscrizione di ipoteca legale. Di conseguenza, riguardo alla istanza, rivolta al Presidente della Corte da A.L.D.O. (condannato nel giudizio penale n. 1 del reg.gen. 1977) per la cancellazione di ipoteca legale iscritta a suo carico in quel giudizio, deve dichiararsi "non luogo a provvedere".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di A.L. D.O. indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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