Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/1992

Corte cost., ord. 22 giugno 1992, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
297/1992
Data di deposito
22 giugno 1992
Data di decisione
4 giugno 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:297

Massime

Massima n. 18436

Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che la norma impugnata, in quanto delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria e avente rilievo solo nella fase di gravame, non rientra fra quelle da applicarsi dal giudice 'a quo' che ha gia' pronunciato sentenza, definendo il primo grado di giudizio. - Nello stesso senso, su analoghi presupposti, v. O. nn. 398/1991, 102/1992 e 230/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente e redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze