Corte costituzionale

Sentenza n. 517/1991

Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 517

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
517/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:517

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991
  • art. 4, comma 2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 3, comma 1, I propos., decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991
  • art. 2, comma 14, legge n. 349 del 8 luglio 1986
  • art. 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991
  • art. 1, comma 4, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991
  • art. 3, comma 1, propos. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991
  • art. 4, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991
  • art. 3, comma 1, propos. 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991
  • art. 5, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991

Parametri

  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 giugno 1977
  • art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 32, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 8, comma 5, n., statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, 6, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 17787

Nella ripartizione delle competenze fra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento in materia di inquinamento acustico, attuata tramite l'estensione anche alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad opera del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, delle disposizioni di cui agli artt. 101, 102 e 104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oltreche' tramite l'art. 4, secondo comma, della legge n. 833 del 1978, devono ritenersi trasferite alla Provincia le funzioni amministrative concernenti "il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonche' quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attivita' trasferite alle regioni", e riservate allo Stato, invece, le funzioni amministrative relative alla fissazione dei "limiti minimi inderogabili di accettabilita' delle emissioni sonore". Inoltre, in riferimento alle potesta' riservate allo Stato, l'art. 4, secondo comma, della legge n. 833 del 1978, ha stabilito, sotto la rubrica "uniformita' delle condizioni di salute nel territorio nazionale", che con decreto del Presidente del Consiglio del ministri" sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e dell'ambiente esterno".

Massima n. 17788

Il potere statale di fissare i limiti massimi di emissione sonora negli ambienti di lavoro, abitativi ed esterni (art.4, comma secondo, legge n. 833 del 1978), non puo' non comportare - affinche' sia svolto in modo ragionevole ed in conformita' ai vari interessi pubblici coinvolti - la suddivisione del territorio in aree diverse in relazione alle differenti caratteristiche delle stesse, nonche' l'articolazione dei limiti medesimi e la predeterminazione delle modalita' e dei tempi di adeguamento per specifici tipi di aree e di fonti di emissione. (Spettanza allo Stato, con conseguente rigetto del ricorso della Provincia di Trento, del potere di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3, comma primo, prima proposizione, e comma secondo, del decreto Presidente Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, concernenti l'adozione, prescritta ai Comuni, della classificazione in zone e dei relativi limiti massimi, i "criteri differenziali" per le aree non esclusivamente industriali, i termini di adeguamento degli impianti produttivi, nonche' la facolta' delle imprese di presentare, a tal fine, piani di risanamento).

Massima n. 17789

Il d.P.C.m. 1 marzo 1991 - disponendo che le attivita' temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, comportanti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate, anche in deroga ai limiti massimi di emissione sonora, dal Sindaco, che stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico - non introduce poteri nuovi, ma, piu' semplicemente, riflette, sul piano della classificazione delle sorgenti sonore assoggettabili ai limiti massimi previsti dallo stesso decr.Pres.Cons.min., la ripartizione legislativa delle competenze stabilite in materia d'inquinamento acustico a favore del Sindaco quale autorita' sanitaria locale (cfr. artt. 104, d.P.R. n. 616 del 1977, e 32, legge n. 833 del 1978). (Spettanza allo Stato del potere di adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute nell'art. 1, comma quarto, del d.P.C.m. cit.).

Massima n. 17790

Nell'esercizio di attribuzioni ad esso spettanti, lo Stato puo' validamente disporre prescrizioni e direttive incidenti su potesta' regionali (o delle Province autonome), ma soltanto con legge o con atto amministrativo adottato in base a una legge, dovendosi ritenere che la mancanza di idonea copertura legislativa rende l'esercizio del potere statale illegittimo e, come tale, lesivo delle competenze regionali. - V., da ultimo, S. nn. 512/1990, 53/1991, 98/1991 e 204/1991.

Massima n. 17791

Le disposizioni del d.P.C.m. 1 marzo 1991 che - in materia di inquinamento acustico - impongono alle regioni e alle province autonome l'esame dei piani di risanamento delle imprese e l'adozione di piani annuali di intervento nonche' di direttive per la predisposizione dei piani comunali esecutivi e quelle che impongono alle imprese l'onere di allegare un'idonea documentazione di previsione di impatto acustico dei nuovi impianti industriali alle relative domande, incidono sulle competenze legislative ed amministrative regionali (e provinciali) senza alcun fondamento legislativo che lo consenta, risolvendosi, percio', in esercizio illegitimo di poteri statali, lesivo delle competenze statutariamente assegnate alle Province autonome. Non spetta, pertanto, allo Stato il potere di adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, comma primo, seconda e terza proposizione, nonche' agli artt. 4 e 5 del d.P.C.m. 1 marzo 1991 cit., e sono conseguentemente annullate, in accoglimento del ricorso della Provincia di Trento, le medesime disposizioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 1, quarto comma, 2, 3, primo comma, prima proposizione, e secondo comma, del d.P.C.M.. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Dichiara che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, primo comma, seconda e terza proposizione, nonché negli artt. 4 e 5 del d.P.C.M. 1° marzo 1991 sopra menzionato e, conseguentemente, annulla le disposizioni ora indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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