Corte costituzionale

Sentenza n. 507/1991

Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 507

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
507/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:507

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, decreto del Ministro della sanita' del 26 marzo 1991
  • art. 8, decreto del Ministro della sanita' del 26 marzo 1991

Parametri

  • art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • art. 8, comma 1, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988
  • art. 9, comma 1, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 17750

L'art. 10 del decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991 - recante norme tecniche in materia di qualita' e potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano - stabilendo che i compiti affidati alle regioni dal decreto suddetto si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, non parifica queste ultime alle regioni a statuto ordinario, ma contiene solo una clausola di stile.

Massima n. 17751

Il potere, conferito al Ministro della sanita' dall'art. 8, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, di emanare con proprio decreto norme tecniche in materia di potabilizzazione delle acque, non include la posizione di vere e proprie funzioni ispettive, di vigilanza e controllo sull'attuazione delle medesime norme, affidate a persone nominate dallo stesso Ministro della sanita'. Non spetta, percio' a quest'ultimo dettare la disciplina della suddetta attivita' di vigilanza, e di conseguenza e' annullato (in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano) l'art. 8 del d.m. 26 marzo 1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al Ministro della Sanità dettare la disciplina della attività di vigilanza, che esula dalla competenza tecnica a lui attribuita ed annulla di conseguenza l'art. 8 del decreto da lui emesso in data 26 marzo 1991 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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