Corte costituzionale

Sentenza n. 438/1991

Corte cost., sent. 9 dicembre 1991, n. 438

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
438/1991
Data di deposito
9 dicembre 1991
Data di decisione
2 dicembre 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:438

Norme oggetto del giudizio

  • circolare sovrintendenza archeologica del 15 febbraio 1991

Parametri

  • art. 31, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 13 dicembre 1989

Massime

Massima n. 17891

Per effetto della sentenza n. 437/1991, che ha pronunciato la illegittimita' costituzionale (in via conseguenziale) dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, e' venuto meno l'interesse della Regione alla decisione del ricorso per conflitto di attribuzione, da essa proposto, nei confronti dello Stato, in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991 della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine, nella quale si afferma che anche con l'adozione di particolari strumenti urbanistici di valenza ambientale denominati "piani di conservazione e di sviluppo", per gli interventi sui beni suddetti, rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, e non viene meno la necessita' di dare immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate. Il ricorso della Regione si basa infatti essenzialmente sul rilievo che il provvedimento statale impugnato mira sostanzialmente a disporre una disapplicazione della suddetta norma della legge regionale n. 36 del 1989, ora non piu' esistente. (Inammissibilita', per mancanza di interesse a ricorrere, del ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali, in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991, n. 781/66/30, della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine). - S. n. 437/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, per mancanza di interesse a ricorrere, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali, in relazione alla lettera- circolare 15 febbraio 1991 della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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