Corte costituzionale
Sentenza n. 438/1991
Corte cost., sent. 9 dicembre 1991, n. 438
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 438/1991
- Data di deposito
- 9 dicembre 1991
- Data di decisione
- 2 dicembre 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:438
Norme oggetto del giudizio
- circolare sovrintendenza archeologica del 15 febbraio 1991
Parametri
- art. 31, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 13 dicembre 1989
Massime
Massima n. 17891
Per effetto della sentenza n. 437/1991, che ha pronunciato la illegittimita' costituzionale (in via conseguenziale) dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, e' venuto meno l'interesse della Regione alla decisione del ricorso per conflitto di attribuzione, da essa proposto, nei confronti dello Stato, in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991 della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine, nella quale si afferma che anche con l'adozione di particolari strumenti urbanistici di valenza ambientale denominati "piani di conservazione e di sviluppo", per gli interventi sui beni suddetti, rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, e non viene meno la necessita' di dare immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate. Il ricorso della Regione si basa infatti essenzialmente sul rilievo che il provvedimento statale impugnato mira sostanzialmente a disporre una disapplicazione della suddetta norma della legge regionale n. 36 del 1989, ora non piu' esistente. (Inammissibilita', per mancanza di interesse a ricorrere, del ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali, in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991, n. 781/66/30, della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine). - S. n. 437/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile, per mancanza di interesse a ricorrere, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali, in relazione alla lettera- circolare 15 febbraio 1991 della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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