Corte costituzionale

Sentenza n. 437/1991

Corte cost., sent. 9 dicembre 1991, n. 437

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
437/1991
Data di deposito
9 dicembre 1991
Data di decisione
2 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:437

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 15 gennaio 1987
  • art. 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 42 del 28 ottobre 1986
  • art. 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 42 del 28 ottobre 1986
  • art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 42 del 28 ottobre 1986
  • art. 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 36 del 13 dicembre 1989

Parametri

  • art. 4, n. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 6, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n. 12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 6, n. 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 17919

L'art. 6, terzo comma, delle Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanate con d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, secondo cui "fra le funzioni amministrative trasferite alla Regione con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal d.P.R. n. 616 del 1977", e' norma meramente interpretativa che, al pari di varie altre presenti nell'ordinamento, mira ad adeguare le competenze delle Regioni ad autonomia differenziata alla consistenza delle corrispondenti attribuzioni riconosciute alle regioni ordinarie dopo il rimodellamento e l'ampliamento operato a favore di queste dal suindicato decreto. E poiche' tale disposizione si riferisce unicamente alle materie trasferite e non a quelle delegate, e' da escludere - contro quanto ritenuto dal giudice a quo - che essa abbia innovato la preesistente ripartizione delle competenze includendo la materia della tutela del paesaggio, che l'art. 6, n. 3, dello Statuto speciale assegna alla competenza attuativa-integrativa della Regione, in quella dell'urbanistica, dall'art. 4, n. 12, dello Statuto conferita alla sua competenza esclusiva, cadendo cosi' la possibilita' di ipotizzare, al riguardo, una qualche lesione dei precetti statutari. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, sollevata in riferimento agli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Massima n. 17920

Ai sensi dell'art. 1 bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, nel testo convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, alle regioni e' imposto l'obbligo di sottoporre il proprio territorio - per quanto riguarda le localita' e i beni indicati nell'art. 1 della medesima legge n. 431 - a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. Non violano tale obbligo, ne' di conseguenza esorbitano dai limiti delle competenze della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle materie della tutela del paesaggio e dell'urbanistica (artt. 6, n. 3 e 4, n. 11 Statuto speciale) gli artt. 1 e 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42, secondo cui la Regione provvede a identificare il "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali", previsto dall'art. 1 bis della citata legge n. 431 del 1985, con il Piano urbanistico regionale generale (art. 1), nonche' a predisporre la verifica del rispetto da parte del Piano urbanistico regionale generale dei valori paesistici e ambientali tutelati dalla predetta legge n. 431 e a prevedere l'eventuale conseguenziale revisione del Piano medesimo (art. 2). Infatti, come la Corte ha piu' volte gia' riconosciuto, nulla esclude - ed anzi l'art. 1 bis della legge n. 431 del 1985 specificamente autorizza - che gli strumenti pianificatori indicati nel citato art. 1 bis coincidano con i piani urbanistico-territoriali, purche' questi contengano una "specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali". Ed in una tale ottica, l'art. 2 della legge regionale fornisce una sufficiente garanzia contenendo la previsione degli adempimenti cui e' vincolata la Regione, mentre esula dalla competenza della Corte verificare se in concreto la Regione si sia attenuta, nell'esercizio delle relative funzioni amministrative, al rispetto di tale disciplina. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, in riferimento agli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). - Sulla assimilazione del piano urbanistico regionale generale ai piani paesistici o a quelli urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di cui all'art. 1 bis della legge n. 431 del 1985, v. S. nn. 327/1990 e 344/1990 nonche' l'O. n. 385/1985.

Massima n. 17921

Sulla base dell'art. 1 bis delle disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, emanate con decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, nel testo convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, i beni indicati nell'art. 1 della stessa sono "sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497" (art. 7), vincolo che consiste nella necessita' che gli interventi sui relativi beni siano sottoposti ad autorizzazione rilasciata dall'autorita' amministrativa regionale e, in caso d'inerzia di quest'ultima, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale ha altresi' il potere di annullare, con atto motivato, la predetta autorizzazione regionale. Come la Corte ha gia' affermato, questi poteri e controlli ministeriali sono posti "a estrema difesa" dei vincoli paesaggistici e, come tali, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 della Costituzione), come "norme fondamentali di riforma economico-sociale", sicche' le disposizioni che li prevedono non possono essere derogate, modificate o sostituite dalle leggi regionali, neppure ove queste esercitassero competenze di carattere esclusivo. Pertanto l'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, ponendosi - col prevedere che al vincolo paesaggistico indicato nella legge n. 1497 del 1939 siano soggetti, fra i beni suddetti, soltanto quelli situati nei "comuni dotati di strumenti urbanistici generali non ancora adeguati al Piano urbanistico-regionale" - in radicale contrasto con il suddetto principio della legge statale, del quale dovrebbe essere attuazione, va dichiarato illegittimo per la diretta violazione - che ne consegue - dell'art. 6, n. 12, dello Statuto speciale.

Massima n. 17922

A seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42 (v. massima C), in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata, in via conseguenziale, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, il quale contiene una disciplina sostanzialmente identica a quella dell'art. 3 cit. o, comunque, avente il suo titolo di validita' in quello stesso articolo. I primi tre commi di esso, infatti, provvedono a sostituire, in relazione ai beni indicati nell'art. 1 della legge n. 431 del 1985, le autorizzazioni previste dalla legge n. 1497 del 1939 con le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in applicazione degli strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni del Piano urbanistico regionale generale e a sottoporre i medesimi beni alla particolare disciplina disposta dalla legge regionale medesima, mentre il quarto comma ripete che sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 soltanto gli interventi da realizzare nei comuni indicati nella norma gia' riconosciuta illegittima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42;

dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36 (Ulteriori disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42 (Applicazione nel territorio regionale del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia in riferimento ai parametri indicati nel punto precedente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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