Corte costituzionale

Sentenza n. 392/1991

Corte cost., sent. 31 ottobre 1991, n. 392

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
392/1991
Data di deposito
31 ottobre 1991
Data di decisione
15 ottobre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:392

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 1401 del 31 ottobre 1967

Parametri

  • art. 56, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 57, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 17601

I precetti dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia (artt. 56, 57 e 65) concernenti il trasferimento alla Regione dei beni immobili situati nel territorio della stessa, appartenenti alla data di entrata in vigore dello Statuto (16 febbraio 1963) al patrimonio disponibile dello Stato, pur prevedendo che tale trasferimento avvenisse per mezzo di norme di attuazione dello stesso statuto, non vietano che l'appartenenza del bene allo Stato e la sua natura di "disponibile" vengano accertate - come previsto dall'impugnato art. 1, primo comma, lett. b) delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 - con provvedimento giurisdizionale. Altro infatti e' l'accertamento dell'appartenenza allo Stato, della cessazione della demanialita' o dell'indisponibilita' del bene e altro e' il trasferimento del bene che, anche quando vi e' stato tale accertamento, si verifica pur sempre esclusivamente in base e per effetto della norma di attuazione dello Statuto. E d'altra parte e' da escludere che l'elenco di beni immobili patrimoniali dello Stato da ritenersi "disponibili", annesso all'indicato d.P.R. n. 1401 del 1967 abbia, agli effetti del trasferimento alla Regione, carattere tassativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, sollevata in riferimento agli artt. 56, 57 e 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). - Riguardo al carattere e alla veste legislativa dei decreti di attuazione degli statuti regionali: S.n. 20/1956.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili), sollevata, in riferimento agli artt. 56, 57, 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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