Corte costituzionale

Sentenza n. 386/1991

Corte cost., sent. 17 ottobre 1991, n. 386

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
386/1991
Data di deposito
17 ottobre 1991
Data di decisione
9 ottobre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:386

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 35 del 6 febbraio 1991
  • art. 1, comma 5, legge n. 111 del 4 aprile 1991
  • art. 1, comma 8, legge n. 111 del 4 aprile 1991
  • art. 1, comma 4, legge n. 111 del 4 aprile 1991
  • art. 1, comma 10, legge n. 111 del 4 aprile 1991
  • art. 1, comma 7, legge n. 111 del 4 aprile 1991
  • art. 1, comma 3, legge n. 111 del 4 aprile 1991
  • art. 1, comma 2, legge n. 111 del 4 aprile 1991
  • art. 1, comma 8, ult. per., legge n. 111 del 4 aprile 1991

Parametri

  • art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, comma 1, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 54, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 87, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 88, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 17630

Come la Corte ha gia' affermato, le norme che modificano gli assetti organizzativi fondamentali della riforma sanitaria del 1978, hanno - al pari di questa - carattere di norme di grande riforma, essendo dirette a soddisfare, secondo criteri innovativi, interessi primari di rilievo costituzionale che esigono una disciplina unitaria in tutto il territorio nazionale, anche se trattasi di una normativa transitoria, destinata ad operare in attesa di una piu' radicale e definitiva sistemazione: ne consegue che le norme - contenute nell'art. 1, commi 3, 4, 5, 7, 8 e 10 del d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111 - che istituiscono e regolano l'elezione e le competenze di due nuovi organi delle UU.ss.ll. (il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario), destinati a sostituire uffici previsti dalla precedente normativa, avendo la suddetta natura di norme di grande riforma, non incontrano limiti ne' nella competenza esclusiva, ne' in quella concorrente delle regioni e province autonome, ma operano, al contrario, come limite di esse. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 4, comma primo, n. 7, 9, comma primo, n. 10, 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino -Alto Adige, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e decimo, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111). - Sulla natura delle norme modificative degli assetti organizzativi della riforma sanitaria v. S. nn. 107/1987, 274/1988 e 610/1988.

Massima n. 17631

La disciplina del controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali - introdotta con l'art. 1, comma secondo, del d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111 - non confligge con l'art. 54, comma primo, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, che riserva alle province la competenza nella diversa materia del controllo sugli organi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 54, comma primo, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111).

Massima n. 17632

Il commissario di governo non e' identificabile con alcuno degli organi che l'art. 92 della Costituzione definisce come organo di governo, onde non e' legittimato all'esercizio di poteri di controllo sostitutivo nei confronti delle amministrazioni regionali e provinciali. (Per un'applicazione del principio v. massima D). - In questo senso: S. n. 177/1988.

Massima n. 17633

Come la Corte ha gia' affermato, i poteri di controllo sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni e delle Province autonome hanno carattere eccezionale e possono essere devoluti dalla legge allo Stato soltanto in relazione all'adempimento di obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale, riguardo ai quali l'attivita' delle amministrazioni locali sia vincolata, mediante l'attribuzione del relativo potere ad un'autorita' di governo: ne deriva che, non essendo qualificabile il Commissario di governo (v. massima C) come organo di governo, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi settimo e ottavo, del decreto -legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111, nelle parti in cui sono attribuiti al Commissario del governo, ai fini della nomina degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nel caso di inerzia delle autorita' locali, il potere di sostituirsi al Presidente della giunta regionale o provinciale nella formazione dell'elenco degli aspiranti a tale ufficio ed altresi' quello di sostituirsi alla giunta regionale e provinciale nella nomina dell'amministratore straordinario. - Sui poteri di controllo sostitutivo dello Stato v. S. nn. 37/1991 e 49/1991; 85/1990; 101/1989, 338/1989 e 460/1989; 177/1988. e v. anche massima E.

Massima n. 17634

Come la Corte ha avuto modo di affermare, non lede l'autonomia regionale e provinciale la previsione legislativa di un potere surrogatorio attribuito ad un organo di governo in relazione ad attivita' il cui mancato tempestivo esercizio comprometterebbe interessi di rilievo costituzionale ed il cui adempimento, da parte degli organi regionali e provinciali, in presenza dei presupposti di legge, non e' discrezionale ma vincolato e sempre che l'esercizio del potere sostitutivo sia preceduto da formale avviso alle autorita' regionali o provinciali tenute a provvedere. Ricorrendo tali condizioni, legittimamente sono stati attribuiti al Ministro della sanita' - quale organo governativo cui compete la proposta, l'avvio e la responsabilita' attuativa della riforma sanitaria - poteri sostitutivi in ordine alla revoca e alla sostituzione dell'amministratore straordinario dell'unita' sanitaria locale, nei casi in cui ricorrano "gravi motivi", o la gestione presenti un forte disavanzo ecc., e il Presidente della giunta della regione o della provincia autonoma non vi abbia provveduto. In tali ipotesi, infatti, non occorre che l'esercizio del potere sostitutivo sia preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, che l'art. 3, lett. f), della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiede riguardo alla diversa fattispecie della inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 87 e 88 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma ottavo, ultimo periodo, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito dalla legge 4 aprile 1991, n. 111). - S. nn. 37/1991; 101/1989 e 338/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi settimo e ottavo, del decreto- legge 6 febbraio 1991, n. 35 (Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali), come convertito nella l. 4 aprile 1991, n. 111, nelle parti in cui attribuiscono al Commissario del governo i poteri sostitutivi, ivi previsti;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma ottavo, ultimo periodo, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito dalla l. 4 aprile 1991, n. 111, sollevate con il ricorso indicato in epigrafe dalle Province di Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 87 e 88 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo ottavo e decimo del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella l. 4 aprile 1991, n. 111, sollevate con il ricorso indicato in epigrafe dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 4, comma primo, n. 7; 9, comma primo, n. 10; 16, comma primo; 54, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il relatore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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