Corte costituzionale

Sentenza n. 383/1991

Corte cost., sent. 10 ottobre 1991, n. 383

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
383/1991
Data di deposito
10 ottobre 1991
Data di decisione
8 ottobre 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:383

Norme oggetto del giudizio

  • avviso d'asta dell'intendenza di finanza del 1° marzo 1991

Parametri

  • art. 5, legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
  • art. 32, statuto regione Sicilia
  • art. 5, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 14, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 17551

Quando si controverte della pertinenza di un bene al demanio regionale anziche' a quello statale, viene immediatamente in discussione la spettanza, e cioe' il trasferimento o no dallo Stato alle regioni, delle relative funzioni in attuazione della normativa che concerne il trasferimento stesso: onde va affermata la ammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato in proposito. (Fattispecie relativa a conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato in ordine all'avviso d'asta del 1 marzo 1991, con il quale l'Intendenza di finanza di Aosta ha messo in vendita l'immobile denominato "ex Casermetta dei carabinieri"). - Analogamente v. S. n. 31 del 1959.

Massima n. 17552

Nel prevedere il trasferimento ipso iure al demanio regionale dei beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, esclusi quelli che interessano la difesa dello Stato o altri servizi di carattere nazionale, l'art. 5 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta nulla precisa quanto al tempo in cui i suindicati requisiti (natura demaniale dei beni e loro destinazione specifica) devono verificarsi per essere rilevanti al fine del trasferimento, e cio', in relazione alla stessa tendenziale ampiezza dell'autonomia speciale, induce a ritenere compresi nel trasferimento anche i beni per i quali la causa di esclusione venga a cessare in un momento successivo all'entrata in vigore dello Statuto. Alla stessa conclusione si perviene, per quanto riguarda la Sardegna, in base alla analoga disposizione, che alla sopravvenienza da' anzi espresso rilievo, dell'art. 14 dello Statuto speciale, mentre per l'art. 32 dello Statuto speciale per la Sicilia le suddette situazioni vanno considerate con esclusivo riferimento al momento dell'entrata in vigore dello stesso Statuto. - Riguardo all'art. 32 dello Statuto speciale per la Sicilia: S. n. 31/1959.

Massima n. 17553

Non puo' dubitarsi che l'interesse di un bene demaniale per la difesa dello Stato o la destinazione di esso ad altri servizi di carattere nazionale siano cessati con la messa in vendita, da parte della pubblica amministrazione, del bene stesso a privati.

Massima n. 17554

E' invasivo delle funzioni della Regione Valle d'Aosta relative all'attuazione della normativa del trasferimento dei beni del demanio statale al demanio regionale (v.massima A) l'avviso di asta pubblica dell'Intendenza di finanza di Aosta (Ufficio del Registro) del 1 marzo 1991, relativo all'immobile "ex Casermetta dei carabinieri" in Courmayeur. Con la messa in vendita di esso deve infatti ritenersi cessata la destinazione dell'immobile alla difesa dello Stato o ad altri servizi di carattere nazionale, (ved. massima B) e divenuto di conseguenza operativo (ved. massima C) il trasferimento del bene al demanio regionale. Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato porre in vendita la suindicata "ex Casermetta dei carabinieri", di pertinenza del demanio della Regione Valle d'Aosta, e annullarsi, di conseguenza, l'impugnato avviso d'asta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato porre in vendita con l'impugnato avviso d'asta 1° marzo 1991 l'immobile denominato "ex Casermetta dei carabinieri", di pertinenza del demanio della Regione Valle d'Aosta, e annulla, di conseguenza, l'atto ora indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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