Corte costituzionale

Sentenza n. 367/1991

Corte cost., sent. 23 luglio 1991, n. 367

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
367/1991
Data di deposito
23 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
GALLO E.
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:367

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 1, lett. c), legge della Regione siciliana n. 35 del 5 settembre 1990

Parametri

  • art. 17, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 17499

L'emanazione da parte del giudice a quo, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, di separato provvedimento di sospensione degli atti impugnati, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita', non fa venir meno il requisito della rilevanza poiche' la pronuncia, per la sua natura meramente temporanea ed interinale, non determina l'esaurimento del potere cautelare del giudice stesso. Peraltro, la sussistenza di detto requisito va valutata allo stato degli atti al momento della emanazione dell'ordinanza di rimessione, restando quindi ininfluenti gli eventuali provvedimenti adottandi o adottati successivamente. (Principi affermati dalla Corte nel respingere la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, opposta dall'Avvocatura dello Stato, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, sollevata dal T.A.R. Sicilia - Sez. Catania - con contemporaneo, separato provvedimento di sospensione dell'impugnato decreto dell'Assessore regionale siciliano per il bilancio e le finanze). - S. nn. 444/1990, 97/1987.

Massima n. 17500

Il carattere concorrente della potesta' legislativa spettante alla regione Sicilia in materia tributaria e' confermato (art. 132, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) anche per quanto concerne specificamente l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi. A tale riguardo non e' quindi precluso che nell'esercizio di tale potesta' - nella quale, come definito sia dalla giurisprudenza costituzionale che dal richiamato art. 132, l'obbligo di conformita' delle norme regionali concerne non ogni disposizione presente nella legislazione dello Stato, ma soltanto i principi e gli interessi generali che la informano - si introducano norme ispirate alla considerazione di esigenze di particolare rilievo e limitative rispetto alla legislazione dello Stato. Cosi', nella specie, la disposizione che esclude dal novero dei soggetti concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le societa' per azioni costituite da persone fisiche, e' previsione differenziata, ma non incoerente rispetto all'assetto generale dato al servizio di riscossione e al rapporto di concessione, dalla legislazione nazionale, nell'ambito del genus societario qualificato, cui la stessa si riferisce. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 17 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana) - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 17 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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