Corte costituzionale

Sentenza n. 359/1991

Corte cost., sent. 18 luglio 1991, n. 359

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
359/1991
Data di deposito
18 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:359

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1991

Massime

Massima n. 17485

L'esercizio in via amministrativa del potere statale di indirizzo e coordinamento e' sottoposto alla condizione di validita' dell'osservanza del principio di legalita', nel senso che esso "e' giustificato solo se trova un legittimo e apposito supporto nella legislazione statale": cosicche', in relazione alle specifiche materie sulle quali sono adottati atti governativi di indirizzo e coordinamento - nel caso in cui questi ultimi comportino condizionamenti o limiti nei confronti del legislatore regionale - e' necessario che la legge dello Stato previamente determini la disciplina o, quantomeno, i principi di essa che dovranno fungere da base normativa sufficientemente precisa e chiara da poter orientare e delimitare la discrezionalita' dell'azione del Governo stesso. Tale condizione non puo' dirsi soddisfatta per quanto riguarda il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica), dal momento che l'unica disposizione presente nell'ordinamento legislativo attinente al potere d'indirizzo e coordinamento esercitato, e' l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il quale appresta semplicemente il fondamento formale del potere medesimo, ne determina le principali fasi procedimentali, attraverso il rinvio alla legge n. 400 del 1988 e ne ribadisce la funzionalita' a interessi unitari. Non spetta quindi allo Stato adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica senza che siano preventivamente emanate sulla medesima materia disposizioni legislative statali contenenti principi e criteri normativi idonei a vincolare e dirigere le scelte di Governo nell'esercizio del relativo potere e, conseguentemente, e' annullato il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, con assorbimento di ogni altro profilo di illegittimita' sollevato. - S. nn. 150/1982, 338/1989, 37/1991 e 49/1991, 340/1983, 177/1986, 242/1989, 560/1988 e 744/1988, 345/1990, 139/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica senza che siano preventivamente emanate sulla medesima materia disposizioni legislative statali contenenti principi e criteri normativi idonei a vincolare e dirigere le scelte del Governo nell'esercizio del relativo potere; e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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