Corte costituzionale
Sentenza n. 359/1991
Corte cost., sent. 18 luglio 1991, n. 359
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 359/1991
- Data di deposito
- 18 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:359
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1991
Massime
Massima n. 17485
L'esercizio in via amministrativa del potere statale di indirizzo e coordinamento e' sottoposto alla condizione di validita' dell'osservanza del principio di legalita', nel senso che esso "e' giustificato solo se trova un legittimo e apposito supporto nella legislazione statale": cosicche', in relazione alle specifiche materie sulle quali sono adottati atti governativi di indirizzo e coordinamento - nel caso in cui questi ultimi comportino condizionamenti o limiti nei confronti del legislatore regionale - e' necessario che la legge dello Stato previamente determini la disciplina o, quantomeno, i principi di essa che dovranno fungere da base normativa sufficientemente precisa e chiara da poter orientare e delimitare la discrezionalita' dell'azione del Governo stesso. Tale condizione non puo' dirsi soddisfatta per quanto riguarda il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica), dal momento che l'unica disposizione presente nell'ordinamento legislativo attinente al potere d'indirizzo e coordinamento esercitato, e' l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il quale appresta semplicemente il fondamento formale del potere medesimo, ne determina le principali fasi procedimentali, attraverso il rinvio alla legge n. 400 del 1988 e ne ribadisce la funzionalita' a interessi unitari. Non spetta quindi allo Stato adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica senza che siano preventivamente emanate sulla medesima materia disposizioni legislative statali contenenti principi e criteri normativi idonei a vincolare e dirigere le scelte di Governo nell'esercizio del relativo potere e, conseguentemente, e' annullato il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, con assorbimento di ogni altro profilo di illegittimita' sollevato. - S. nn. 150/1982, 338/1989, 37/1991 e 49/1991, 340/1983, 177/1986, 242/1989, 560/1988 e 744/1988, 345/1990, 139/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica senza che siano preventivamente emanate sulla medesima materia disposizioni legislative statali contenenti principi e criteri normativi idonei a vincolare e dirigere le scelte del Governo nell'esercizio del relativo potere; e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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