Corte costituzionale
Sentenza n. 357/1991
Corte cost., sent. 18 luglio 1991, n. 357
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 357/1991
- Data di deposito
- 18 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:357
Norme oggetto del giudizio
- atto di promulgazione legge regione Lazio n. 1 del 12 gennaio 1991
Massime
Massima n. 17532
Come gia' affermato, un conflitto di attribuzione sollevato dal Governo nei confronti dell'atto di promulgazione di una legge regionale e' pienamente ammissibile, sempreche' dall'intervenuta promulgazione si assuma risulti menomato un potere costituzionalmente spettante al Governo e la proposizione del conflitto sia l'unico mezzo del quale quest'ultimo dispone per provocare una decisione della Corte che restauri l'ordine delle competenze. Cio' non si verifica nel caso di specie, riguardante una legge della Regione Lazio, approvata una prima volta durante la legislatura precedente quella in corso e a seguito di rinvio governativo nuovamente approvata in questa, con modificazioni della sola parte oggetto del rinvio, e in cui lo Stato, considerando il primo deliberato decaduto per fine legislatura, ha impugnato l'atto di promulgazione (posto in essere dalla Regione in base all'opposto avviso che il secondo deliberato dovesse ritenersi "riapprovazione" della legge) assumendo lesa la propria potesta' di rinvio della legge regionale approvata per la prima volta. Infatti, poiche' il Governo non ha esercitato tale potesta', lasciando scorrere inutilmente il termine di trenta giorni previsto dall'art. 127, primo comma, Cost., l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe l'effetto di restaurare l'ordine delle competenze, non potendo vincolare il Consiglio regionale a un nuovo esame della legge, ma imporrebbe soltanto una nuova promulgazione della stessa, considerato che il mancato esercizio del potere di rinvio nel termine prescritto comporta di ritenere come apposto il visto del Commissario del Governo: dal che consegue il venir meno del necessario interesse a ricorrere. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Lazio, in relazione all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, in tema di indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone, di interesse locale). - In materia di conflitto contro atto di promulgazione di legge regionale, in relazione a un caso in cui il rinvio da parte del Governo era stato invece concretamente effettuato: S. n. 40/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Lazio in relazione all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1991, n. 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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