Corte costituzionale

Sentenza n. 349/1991

Corte cost., sent. 16 luglio 1991, n. 349

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
349/1991
Data di deposito
16 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:349

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 30 del 15 gennaio 1991
  • art. 5, comma 5, legge n. 30 del 15 gennaio 1991
  • art. 5, comma 7, legge n. 30 del 15 gennaio 1991
  • art. 9, legge n. 30 del 15 gennaio 1991
  • art. 10, legge n. 30 del 15 gennaio 1991
  • art. 5, comma 1, legge n. 30 del 15 gennaio 1991
  • art. 7, comma 3, legge n. 30 del 15 gennaio 1991
  • art. 5, comma 2, legge n. 30 del 15 gennaio 1991
  • art. 8, comma 1, lett. c), legge n. 30 del 15 gennaio 1991
  • art. 8, comma 1, lett. a), legge n. 30 del 15 gennaio 1991
  • art. 8, comma 1, lett. b), legge n. 30 del 15 gennaio 1991

Parametri

  • art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987

Massime

Massima n. 17482

La qualificazione delle disposizioni di una legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale non puo' discendere soltanto dalla definizione adottata dal legislatore, ma deve trovare "puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo o dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento o dei rapporti sociali disciplinati". Tali caratteri non ricorrono nelle disposizioni di cui alla l. n. 30 del 1991, in tema di disciplina della riproduzione animale, in particolare per quanto concerne l'art. 1, secondo comma, dove si stabilisce che, nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della legge stessa costituiscono, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome, norme fondamentali di riforma economica e sociale. Infatti, stante che le leggi statali di attuazione della normativa comunitaria non possono essere di per se' assimilate - indipendentemente dalla considerazione dei particolari contenuti della disciplina di volta in volta adottata - a leggi di riforma economico-sociale, la legge in questione ha posto una disciplina diretta non tanto a innovare quanto a razionalizzare l'aspetto normativo del settore della riproduzione animale, imponendo, mediante la definizione adottata nel predetto art. 1, secondo comma, un vincolo aggiuntivo con riguardo alla sfera di competenza esclusiva regionale e provinciale, rispetto a quello naturalmente connesso all'oggetto della disciplina e riferibile al "rispetto degli obblighi internazionali", cosi' ledendo - con tecnica normativa del tutto impropria e irrazionale - la competenza primaria delle Province medesime in tema di "patrimonio zootecnico" (art. 8, n. 21, d.P.R. n. 670 del 1972). E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, secondo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30. - S. nn. 85/1990, 1033/1988.

Massima n. 17483

Una legge di attuazione di direttive comunitarie, quale nella specie, la l. 15 gennaio 1991, n. 30, disciplinante la riproduzione animale, e' destinata ad operare come limite nei confronti delle competenze regionali e provinciali di natura esclusiva, ove risulti correlata al rispetto di obblighi di carattere internazionale derivanti dal Trattato istitutivo della C.E.E. e quindi soltanto in relazione a quelle disposizioni della legge stessa che risultino direttamente attuative della normativa comunitaria e nella misura in cui esse si presentino necessarie al perseguimento della finalita' attuativa. A tale riguardo, l'art. 5, primo comma, di detta legge, nel prevedere l'obbligo di iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici dei soggetti maschi delle diverse specie, impiegati nella riproduzione, risulta espressivo di un principio di carattere generale desumibile dalla stessa normativa comunitaria e direttamente correlato all'adempimento di obblighi comunitari gravanti sullo Stato in conseguenza di quest'ultima: cosicche' la previsione costituisce, nei confronti della competenza esclusiva delle Regioni e province autonome, un limite nei sensi innanzi precisati. Invece, le disposizioni formulate nell'art. 5, quinto e settimo comma, nell'art. 7, terzo comma (che e' meramente ripetitivo dell'art. 5, settimo comma), e negli artt. 9 e 10 della legge in questione, non si presentano ne' espressive di principi di carattere generale ne' attuative di specifici obblighi assunti in sede comunitaria, con la conseguenza che, non sussistendo un obbligo di "adeguamento" in relazione all'esercizio della competenza esclusiva in materia di patrimonio zootecnico, le disposizioni stesse potranno operare, in via suppletiva, soltanto nell'ambito della Provincia di Bolzano, che non ha sinora adottato una propria legislazione in tema di riproduzione animale, restando, invece, salva la diversa disciplina gia' adottata, sugli stessi oggetti, dalla Provincia di Trento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo, secondo, quinto e settimo comma, 7, terzo comma, 9 e 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, denunziati in relazione agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione con riferimento particolare al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526. - In riferimento alla competenza esclusiva in materia di patrimonio zootecnico, nel cui ambito va ricompreso anche il potere di delineare e sanzionare le fattispecie costituenti illecito amministrativo, v. Sent. nn. 1034/1988, 729/1988, 192/1987, 97/1987 e 62/1979.

Massima n. 17484

La disposizione che conferisca all'organo ministeriale - nella specie, il Ministro dell'agricoltura - una potesta' normativa di rango secondario, quale la potesta' regolamentare di esecuzione, in ordine a particolari attivita' connesse alla riproduzione animale, non appare di per se' idonea a produrre effetti lesivi della competenza, in tema di patrimonio zootecnico, spettante alle Province autonome, la quale e' suscettibile di esprimersi attraverso la posizione di norme che, per la loro stessa natura primaria, sono, comunque, destinate, in detto settore, a risultare prevalenti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 8, primo comma, lett. a), b) e c), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in relazione agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, con riferimento particolare al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale";

b) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 5, primo, secondo, quinto e settimo comma; 7, terzo comma; 9 e 10 della stessa legge, in relazione agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione (con riferimento particolare al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526);

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con gli stessi ricorsi, nei confronti dell'art. 8, primo comma, lettere a), b) e c), della stessa legge, in relazione agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione (con riferimento particolare al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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