Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1991
Corte cost., sent. 28 gennaio 1991, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1991
- Data di deposito
- 28 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 8, comma 5, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 8, comma 2, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 8, legge n. 146 del 6 giugno 1990
- art. 12, comma 4, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 13, comma 1, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 12, comma 1, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 14, comma 1, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 12, comma 2, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 4, comma 1, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 4, comma 4, legge n. 146 del 12 giugno 1990
Parametri
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 52, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 87, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 52, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 16880
In caso di sciopero di lavoratori addetti a servizi pubblici essenziali l'attribuzione al Commissario del Governo, anziche' ad un organo della Provincia, anche quando si tratti di conflitti collettivi di dimensioni locali, della competenza ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione fra le parti e ad emanare, qualora tale tentativo risulti infruttuoso, ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili, imponendo all'ente erogatore misure idonee ad assicurare il funzionamento del servizio, non e' lesiva delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, perche' la norma impugnata, in caso di conflitto di rilevanza solo locale, prevede che sia sentito il Presidente della Giunta provinciale. Peraltro l'attribuzione di tali competenze ad un organo dello Stato e' giustificata dall'esigenza di uniformita' della tutela di diritti costituzionalmente garantiti, uniformita' che risulterebbe compromessa da un frazionamento istituzionale di competenze ed, inoltre, in presenza del principio di liberta' di circolazione dei cittadini nell'ambito della Repubblica, l'interruzione di pubblici servizi essenziali si riflette sull'intera collettivita' e non solo sulle popolazioni locali, anche perche', nel tempo, una determinata vertenza sindacale ben puo' estendersi oltre i confini territoriali nei quali in un primo momento si manifesti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 d.P.R. 31/8/1990 n. 670, (ST.T.AA.), dell'art. 8, primo, secondo e quinto comma, l. 12 giugno 1990 n. 146).
Massima n. 16881
I provvedimenti urgenti e contingibili emessi dal Commissario di Governo (v. mass. A), in caso di sciopero di lavoratori addetti a servizi pubblici essenziali, non investono i settori della sicurezza e dell'igiene pubblica bensi' la regolamentazione del diritto di sciopero per il suo contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati e, quindi, nessuna commistione o confusione potrebbe farsi tra oggetti cosi' distinti fra loro, per cui le norme denunciate nessuna incidenza possono avere sulla disciplina della sicurezza pubblica cui si riferisce l'art. 20 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, o su quella dell'igiene pubblica cui si riferisce l'art. 52 dello stesso Statuto. Inoltre, una volta riconosciuta la spettanza allo Stato della disciplina che costituisce oggetto della legge impugnata, quando di taluni compiti sono stati investiti i prefetti quali organi periferici dello Stato, non puo' dirsi incoerente con le previsioni dell'art. 87 dello Statuto regionale che degli stessi compiti, nella Provincia autonoma di Bolzano, sia stato investito, quale "corrispondente organo" dello Stato, il Commissario del Governo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 20, 52 e 87 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (St.T.AA.), dell'art. 8 della legge 6 giugno 1990, n. 146).
Massima n. 16882
La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come risulta dalla sua stessa denominazione, e' un organo che non esercita alcuna funzione che concerna la regolamentazione, l'organizzazione o l'erogazione di servizi pubblici essenziali, ma che, in caso di sciopero dei lavoratori addetti a tali servizi, si inserisce nella dialettica del conflitto fra il datore di lavoro e le forze sindacali per verificare l'esatta applicazione della legge regolatrice del diritto di sciopero in questo settore. E' quindi naturale che, anche se il conflitto riguardi solo l'ambito locale, quella funzione di garanzia venga assolta da un organo dello Stato, non essendovi alcuno specifico parametro dello Statuto idoneo a sostenere la pretesa della ricorrente di vedersi attribuita detta funzione. Il fatto, poi, che la Commissione di garanzia utilizzi, per gli scopi sopradetti, anche nell'ambito della Provincia di Bolzano, l'Ispettorato provinciale del lavoro, organo della Provincia autonoma, non puo' costituire motivo ostativo, nel quadro del principio della leale collaborazione, affinche' la Commissione - che esplica la sua funzione relativamente ad interessi di portata generale - possa svolgere in modo uniforme i propri compiti, utilizzando un'organo del tipo di quelli di cui si avvale nel restante territorio dello Stato. Non e', pertanto, illegittimo che lo Stato chiami a collaborare la Provincia autonoma, attraverso un suo organo specificamente idoneo allo scopo, per l'assolvimento di fondamentali esigenze della collettivita', tenuto conto del lievissimo onere economico che, anche per la presumibile sporadicita' degli interventi, esso puo' comportare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 1, 9, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma, e 87 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (ST.TT.AA) e relative norme di attuazione, degli artt. 12, primo, secondo e quarto comma, 13, primo comma, e 14, primo comma, l. 12 giugno 1990 n. 146).
Massima n. 16883
Non viola le competenze della Provincia autonoma di Bolzano la previsione di sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori preposti a servizi pubblici essenziali che si astengano illegittimamente dal lavoro, in quanto la legge non ne ha introdotto di nuove, limitandosi solo ad enunciare il principio di proporzionalita' delle sanzioni rispetto alla gravita' delle infrazioni; ha solo creato una nuova figura di illecito disciplinare (consistente nell'illegittimo esercizio del diritto di sciopero) il che si giustifica con l'esigenza di unitarieta' della disciplina in esame la quale, essendo diretta a contemperare fra loro valori, costituzionalmente rilevanti, di interesse generale, esige previsioni uniformi anche per le conseguenze che possono derivare dalla sua inosservanza. Quanto poi alla concreta irrogazione delle sanzioni sopracitate ai lavoratori anche se dipendenti da uffici ed aziende della Provincia, o quando si tratti di amministratori pubblici, il presupposto da cui muove la doglianza della ricorrente e' errato, dato che la norma impugnata non attribuisce ad organi dello Stato il potere di irrogare sanzioni ai lavoratori che si avvalgono illegittimamente dello sciopero, eppertanto, in mancanza di un'espressa previsione, e' chiaro che la norma non ha derogato all'ordinario regime di competenze in materia disciplinare e che, conseguentemente, il potere di irrogazione di dette sanzioni per i lavoratori dipendenti resta attribuito agli organi amministrativi cui istituzionalmente gia' spettava. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma e 87 d.P.R. 31 maggio 1972, n. 670 (Statuto Trentino Alto-Adige), dell'art. 4, primo comma, l. 12 giugno 1990, n. 146).
Massima n. 16884
Sia per le esigenze di uniformita' nella disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. massime A, C e D) sia per la mancanza di una espressa previsione di competenze provinciali in materia nello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, non viola alcuna competenza della Provincia di Bolzano l'attribuzione al Ministro della funzione pubblica o al Ministro del lavoro, del potere di irrogare sanzioni amministrative ai lavoratori preposti al settore dei servizi pubblici e che siano amministratori pubblici, responsabili e dirigenti di aziende pubbliche o di imprese private, quando esercitino illegittimamente il diritto di sciopero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 8, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma, e 87 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Trentino Alto-Adige), dell'art. 4, quarto comma, legge 12 giugno 1990, n. 146).
Massima n. 16885
Non solo per le particolari finalita' unitarie perseguite dalla legge sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. Massime A, C, D ed E), ma anche per il reciproco dovere d'informazione fra Stato e Regioni, che e' espressione del principio di leale cooperazione tra i vari livelli di governo in vista del generale interesse della collettivita' nazionale, non e' costituzionalmente illegittima l'attribuzione, alla pari degli altri Ispettorati provinciali del lavoro, anche a quello di Bolzano, organo della Provincia autonoma, del compito di segnalare agli organi ministeriali l'inosservanza, da parte dei preposti al settore, degli obblighi previsti dalla legge ai fini della irrogazione delle sanzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma, e 87, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Trentino Alto-Adige), dell'art. 4, quarto comma, l. 12 giugno 1990, n. 146).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, primo e quarto comma; 8, primo, secondo e quinto comma; 12, primo, secondo e quarto comma; 13, primo comma; 14, primo comma, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevate, in riferimento agli artt. 8, primo comma, nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, e 29; 9, primo comma, nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10; 16, primo comma; 20; 52, secondo comma; e 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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