Corte costituzionale
Sentenza n. 3/1991
Corte cost., sent. 10 gennaio 1991, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/1991
- Data di deposito
- 10 gennaio 1991
- Data di decisione
- 8 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, decreto legislativo n. 105 del 26 aprile 1990
- art. 23, comma 2, decreto legislativo n. 105 del 26 aprile 1990
- art. 24, comma 2, decreto legislativo n. 105 del 26 aprile 1990
- art. 23, comma 3, decreto legislativo n. 105 del 26 aprile 1990
- art. 27, decreto legislativo n. 105 del 26 aprile 1990
- art. 23, comma 1, decreto legislativo n. 105 del 26 aprile 1990
- art. 34, decreto legislativo n. 105 del 26 aprile 1990
- art. 23, decreto legislativo n. 105 del 26 aprile 1990
Parametri
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, tab. n. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
Massime
Massima n. 16843
L'istituzione prevista dall'art. 12 d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, nella citta' di Bolzano di una delle quattordici direzioni compartimentali doganali rappresenta l'attuazione di un vincolo per il legislatore statale derivante dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per il T.A.A. prevedenti appunto l'istituzione nella citta' di un ufficio doganale compartimentale. L'inserimento della sede di Bolzano fra le direzioni compartimentali nelle quali si articola perifericamente il dipartimento delle dogane e imposte dirette non comporta di per se' l'applicabilita' agli uffici doganali di Bolzano di tutte le norme del decreto legislativo citato, poiche' - come piu' volte ribadito - tanto i principi statutari sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo quanto le particolari disposizioni contenute nelle norme di attuazione trovano applicazione indipendentemente dal fatto che siano espressamente richiamati dalle singole leggi ordinarie disciplinanti determinate materie, principio questo valevole ancor piu' nelle ipotesi nelle quali, come nel caso di specie, si e' in presenza di leggi che contengono una disciplina generale o una organizzazione di un determinato settore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, sollevata in riferimento agli artt. 89, 100 e 107 Statuto speciale T.A.A. e relative norme di attuazione). - S. nn. 224/1990, 571/1988, 768/1988, 1145/1988, 485/1989 e 85/1990.
Massima n. 16844
Il fatto che gli artt. 23 secondo e terzo comma, 24, secondo comma, e 27 d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, demandano al Ministro delle finanze la determinazione dei posti dei dirigenti superiori e primi dirigenti nonche' la definizione delle piante organiche degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della dogana, non comporta la violazione delle norme speciali poste a garanzia dell'autonomia della Provincia di Bolzano in quanto, nell'esercizio dei poteri conferitigli, il Ministro delle finanze sara' comunque tenuto - in mancanza di espresse disposizioni in contrario (v. massima A) - a conformarsi al complessivo ordine delle leggi e quindi anche alle norme statutarie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23, secondo e terzo comma, 24, secondo comma, 27 del d.lgs. 26 aprile 1990, n. 195, sollevata in riferimento agli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino Alto - Adige, e relative norme di attuazione.).
Massima n. 16846
Come gia' affermato, l'istituzione del ruolo unico del personale dell'Amministrazione delle dogane non contrasta con la previsione del ruolo locale regolato dall'art. 8 d.P.R. n. 752/1976, in quanto quest'ultimo non comporta un particolare inquadramento giuridico funzionale del personale addetto agli uffici statali esistenti nella Provincia di Bolzano, ma designa piuttosto le piante organiche locali. Pertanto la previsione della possibilita' di destinare i dipendenti a prestare servizio in un qualsiasi ufficio del Dipartimento non e' altro che una logica conseguenza dell'astratta parita' del personale appartenente al medesimo ruolo, la quale, tuttavia non puo' prescindere dalla considerazione degli specifici a particolari requisiti connessi all'immissione del singolo dipendente in un posto di organico, previsti per i pubblici dipendenti nella Provincia di Bolzano, quale la conoscenza della lingua tedesca e italiana e l'appartenenza in misura proporzionale ai tre gruppi etnici. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 primo comma, d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, sollevata in riferimento agli artt. 89, 100 e 107 Statuto speciale T.A.A.). - S. n. 224/1990
Massima n. 16847
La previsione di procedura di concorso semplificata per la prima copertura dei posti basata sulla valutazione comparata dei titoli di servizio, professionali e di cultura, e' disposizione di carattere generale che non intende prescindere e tanto meno modificare le norme sul possesso, da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ubicate nella Provincia di Bolzano, dei requisiti del bilinguismo e della appartenenza etnica di cui agli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il T.A.A.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, sollevata in riferimento agli artt. 89 e 100 Statuto speciale T.A.A.).
Massima n. 16848
Come gia' affermato per altra disposizione di contenuto identico all'impugnato art. 28 d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, prevedente la possibilita' di trasferimenti dei dipendenti anche in deroga ai vincoli di permanenza minima in determinate zone del territorio italiano, non e' applicabile ai vincoli di permanenza assicurati ai dipendenti pubblici nella Provincia di Bolzano, vincoli quindi che continueranno ad essere applicati anche nel settore dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 d.lgs. 26 aprile 1990 n. 105, sollevata in riferimento agli artt. 89, 100 e 107, Statuto speciale T.A.A. e relative norme di attuazione). - S. n. 224/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, 23, 24, secondo comma, 27 e 34 del Decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 (Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349), sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e nella tabella n. 5, allegata a quest'ultimo decreto;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del medesimo Decreto legislativo, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli stessi parametri sopra menzionati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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