Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1991

Corte cost., sent. 13 maggio 1991, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
204/1991
Data di deposito
13 maggio 1991
Data di decisione
23 aprile 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:204

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 351 del 28 maggio 1990

Parametri

  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 17226

Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, il conflitto di attribuzione, tra Stato e regioni, o tra poteri dello Stato, puo' essere sollevato sia allorche' si contesti la titolarita' di attribuzioni costituzionalmente conferite, sia allorche' si contesti l'illegittimo esercizio di poteri altrui da cui consegua la menomazione delle proprie competenze di natura costituzionale. - In tal senso: S.nn. 66/1964, 121/1966, 18/1970, 110/1970, 129/1981, 327/1990, 512/1990, 51/1991.

Massima n. 17227

Il regolamento ministeriale, come si evince dalle regole costituzionali sull'ordine delle fonti normative e, in maniera espressa, dall'art. 17, primo comma, lettera b), e terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' essere adottato nelle sole materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro stesso, mentre e' escluso che possa incidere in materie riservate alla competenza regionale o provinciale. Ne discende che illegittimamente e' stato adottato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 maggio 1990, n. 351 (che, come appare dal titolo e dal contenuto, deve essere propriamente qualificato come regolamento ministeriale) in quanto volto a produrre norme dirette a fissare condizioni uniformi e modalita' di generale applicazione, relative a interventi finanziari programmati nell'ambito della materia dell'agricoltura, riservata alla competenza esclusiva delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 8, n. 21, 16, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Ne' nel caso puo' invocarsi uno spostamento della riserva di competenza a favore dello Stato per la ricorrenza di un interesse nazionale, poiche', a parte il rilievo che non si tratta di interventi volti alla "regolazione del mercato", e' decisivo che comunque soltanto il legislatore statale puo' individuare e definire cio' che rientra nell'interesse nazionale, e che riguardo al regolamento impugnato non si rinviene alcuna disposizione che possa fungere non soltanto come copertura sostanziale delle norme contestate, ma persino come base giustificativa del relativo potere ministeriale. Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, norme regolamentari di attuazione dell'art. 4, secondo comma, lett. c), della legge 8 novembre 1986, n. 752 e conseguentemente annullarsi il decreto dello stesso Ministro 28 maggio 1990, n. 351. - Sulla competenza delle Province autonome in materia di agricoltura: S. n. 1145/1988; - Sui criteri di individuazione degli interventi di regolazione del mercato : S. nn. 304/1987, 433/1987, 994/1988, 116/1991; - Sui requisiti per legittimamente invocare l'interesse nazionale: da ultimo : S. nn. 177/1988, 217/1988, 472/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, norme regolamentari di attuazione dell'art. 4, secondo comma, lettera c), della legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura), e conseguentemente annulla il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 maggio 1990, n. 351 (Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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