Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1991

Corte cost., sent. 29 aprile 1991, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
180/1991
Data di deposito
29 aprile 1991
Data di decisione
22 aprile 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:180

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 ottobre 1990

Parametri

  • art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 69, ss., statuto regione Trentino Alto Adige
  • legge n. 386 del 30 novembre 1989
  • art. 8, n. 25, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 17146

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, con il quale, in attuazione dell'art. 107 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'art. 32, della legge 26 giugno 1990, n. 162, sono state dettate le modalita' per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche e ripartita tra le regioni la disponibilita' finanziaria per l'anno 1990, non e' invasivo delle competenze delle Province autonome nelle materie dell'assistenza pubblica, dell'edilizia convenzionata, dei lavori pubblici di interesse provinciale e neanche lesiva dell'autonomia finanziaria delle stesse Province. Trattasi, infatti, di un intervento straordinario dello Stato, di carattere aggiuntivo rispetto a quelli concernenti i finanziamenti ordinari nella materia dell'edilizia sovvenzionata, diretto a fronteggiare il fenomeno della tossicodipendenza e che come tale, siccome volto a sopperire ad un'emergenza che investe l'intero paese, deve necessariamente rispondere a criteri di uniformita': in una tale ottica, secondo i principi piu' volte affermati dalla Corte, i rilevati caratteri di straordinarieta' e di aggiuntivita' devono indurre a ritenerne la legittimita', pur avendo attinenza a materie di competenza regionale o provinciale. Ne' rimane vulnerata l'autonomia finanziaria provinciale per il fatto che i contributi statali siano ripartiti tra le regioni, in quanto il riferimento all'ambito territoriale regionale e quindi, nel caso, alla Regione Trentino-Alto Adige, e' fondato sulla esigenza statistica della rilevazione del numero degli assistiti cui va commisurato il finanziamento, mentre nulla esclude che lo Stato, nel momento della concreta erogazione dei fondi, li ripartisca tra le due province autonome di Bolzano e di Trento, avendo riguardo al numero dei tossicodipendenti presenti sui due territori provinciali separatamente considerati. (Spettanza allo Stato del potere di provvedere, con il decreto 30 ottobre 1990, in ordine all'assegnazione, agli enti che ne abbiano i requisiti, dei contributi previsti dall'art. 107 della legge 22 dicembre 1975, come modificato dall'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162, in proporzione del numero dei tossicodipendenti assistiti rilevato nei territori regionali, e di disciplinare i procedimenti per la concreta attuazione delle provvidenze). - Sulla legittimita' di interventi e finanziamenti statali, di carattere straordinario e aggiuntivo: S. nn. 37/1991, 32/1991, 459/1989, 399/1989, 324/1989, 217/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara che spetta allo Stato di provvedere, con il decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990 (Concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità teraperutiche), in ordine all'assegnazione, agli enti che ne abbiano i requisiti, dei contributi previsti dall'art. 107 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come novellato dall'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162, in proporzione del numero dei tossicodipendenti assistiti rilevato nei territori regionali, e di disciplinare i procedimenti per la concreta attuazione delle provvidenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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