Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1991

Corte cost., sent. 11 marzo 1991, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/1991
Data di deposito
11 marzo 1991
Data di decisione
27 febbraio 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 3, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
  • art. 20, comma 7, n.3, legge n. 12 del 2 febbraio 1973

Massime

Massima n. 16970

Cosi' come formulata non puo' essere esaminata dalla Corte l'impugnativa dell'art. 20, terzo e settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione di riversibilita' ai figli maggiorenni che, minori di ventisette anni, siano studenti universitari e titolari di un reddito proprio ma insufficiente. In contrasto con la prescrizione dell'art. 23, lett. b), della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultano infatti indicate ne' appaiono ricavabili indirettamente, le norme costituzionali che si assumono violate, non essendo utilizzabile a tal fine il richiamo del giudice a quo alla sentenza n. 145 del 1987, riguardante una situazione - quella dei figli inabili al lavoro - diversa e sicuramente non comparabile con quella venuta in questione nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12). - S. n. 1145/1987

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), sollevata dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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