Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1991
Corte cost., sent. 11 marzo 1991, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1991
- Data di deposito
- 11 marzo 1991
- Data di decisione
- 27 febbraio 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 3, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
- art. 20, comma 7, n.3, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
Massime
Massima n. 16970
Cosi' come formulata non puo' essere esaminata dalla Corte l'impugnativa dell'art. 20, terzo e settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione di riversibilita' ai figli maggiorenni che, minori di ventisette anni, siano studenti universitari e titolari di un reddito proprio ma insufficiente. In contrasto con la prescrizione dell'art. 23, lett. b), della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultano infatti indicate ne' appaiono ricavabili indirettamente, le norme costituzionali che si assumono violate, non essendo utilizzabile a tal fine il richiamo del giudice a quo alla sentenza n. 145 del 1987, riguardante una situazione - quella dei figli inabili al lavoro - diversa e sicuramente non comparabile con quella venuta in questione nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12). - S. n. 1145/1987
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), sollevata dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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