Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1991

Corte cost., ord. 10 gennaio 1991, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
9/1991
Data di deposito
10 gennaio 1991
Data di decisione
8 gennaio 1991
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 385 del 29 luglio 1980

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 16773

Rinvio degli atti al giudice a quo in quanto la ordinanza di rimessione, avendo per suo esclusivo contenuto la sospensione del giudizio, esplica i suoi effetti soltanto nell'ambito del giudizio stesso, ed essendo priva dei requisiti richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' da ritenersi inidonea a promuovere un giudizio incidentale di costituzionalita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina il rinvio degli atti al giudice che li ha trasmessi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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