Corte costituzionale
Ordinanza n. 9/1991
Corte cost., ord. 10 gennaio 1991, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 9/1991
- Data di deposito
- 10 gennaio 1991
- Data di decisione
- 8 gennaio 1991
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 385 del 29 luglio 1980
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 16773
Rinvio degli atti al giudice a quo in quanto la ordinanza di rimessione, avendo per suo esclusivo contenuto la sospensione del giudizio, esplica i suoi effetti soltanto nell'ambito del giudizio stesso, ed essendo priva dei requisiti richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' da ritenersi inidonea a promuovere un giudizio incidentale di costituzionalita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina il rinvio degli atti al giudice che li ha trasmessi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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