Corte costituzionale
Ordinanza n. 512/1991
Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 512
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 512/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:512
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, legge n. 142 del 8 giugno 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17738
Fermo restando che ai sensi dell'art. 128 Cost. le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica e che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'entita' dei controlli, cui un ente e' sottoposto, contribuisce in modo determinante a definire la portata della sua autonomia, va riconosciuto che in materia l'art. 130 Cost., per quanto attiene all'estensione dei controlli ivi disposti, non pone limiti al legislatore ordinario, rientrando nella sua discrezionalita' l'indicazione degli atti da sottoporre al controllo del comitato regionale. Peraltro, nel sistema dei controlli previsto nel nuovo ordinamento delle autonomie locali - radicalmente innovativo rispetto alla disciplina precedente e nel quale si rimarca la centralita' del consiglio comunale - e' assicurata la verifica esterna della legittimita' delle deliberazioni della giunta giacche', a prescindere dalla possibilita' per la stessa giunta di sottoporre di propria iniziativa i suoi atti al controllo del comitato (art. 45, primo comma, legge n. 142 del 1990), si riconosce ad un terzo dei consiglieri comunali (ovvero ad un quinto, nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario) il potere di assoggettarle al controllo preventivo del co.re.co. nei casi e nelle forme previsti dai commi secondo e terzo dello stesso art. 45. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, legge 8 maggio 1990, n. 142, sollevata in riferimento all'art. 130 Cost.). - O. n. 654/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) sollevata, in riferimento all'art. 130 della Costituzione, dal pretore di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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