Corte costituzionale

Ordinanza n. 512/1991

Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 512

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
512/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:512

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, legge n. 142 del 8 giugno 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17738

Fermo restando che ai sensi dell'art. 128 Cost. le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica e che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'entita' dei controlli, cui un ente e' sottoposto, contribuisce in modo determinante a definire la portata della sua autonomia, va riconosciuto che in materia l'art. 130 Cost., per quanto attiene all'estensione dei controlli ivi disposti, non pone limiti al legislatore ordinario, rientrando nella sua discrezionalita' l'indicazione degli atti da sottoporre al controllo del comitato regionale. Peraltro, nel sistema dei controlli previsto nel nuovo ordinamento delle autonomie locali - radicalmente innovativo rispetto alla disciplina precedente e nel quale si rimarca la centralita' del consiglio comunale - e' assicurata la verifica esterna della legittimita' delle deliberazioni della giunta giacche', a prescindere dalla possibilita' per la stessa giunta di sottoporre di propria iniziativa i suoi atti al controllo del comitato (art. 45, primo comma, legge n. 142 del 1990), si riconosce ad un terzo dei consiglieri comunali (ovvero ad un quinto, nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario) il potere di assoggettarle al controllo preventivo del co.re.co. nei casi e nelle forme previsti dai commi secondo e terzo dello stesso art. 45. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, legge 8 maggio 1990, n. 142, sollevata in riferimento all'art. 130 Cost.). - O. n. 654/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) sollevata, in riferimento all'art. 130 della Costituzione, dal pretore di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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