Corte costituzionale
Sentenza n. 590/1990
Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 590
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 590/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:590
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 63 del 18 marzo 1977
- decreto-legge n. 3 del 17 gennaio 1977
- art. 4, comma 1, legge n. 171 del 4 aprile 1964
- art. 4, legge n. 63 del 18 marzo 1977
- ordinanza-ingiunzione ufficio prov. ind. commercio n. 2 del 3 gennaio 1990
- art. 4, decreto-legge n. 3 del 17 gennaio 1977
Massime
Massima n. 16761
Nel caso che determinate prescrizioni risultino comprese, come nella specie, in un testo normativo che concerna la tutela concorrente di piu' categorie di interessi, alcuni attribuiti alla cura di organi dello Stato altri alle regioni, il criterio per determinare la competenza a provvedere in ordine alle relative infrazioni deve essere quello della specificita' del fine perseguito da ciascuna prescrizione o, qualora piu' finalita' appaiono concorrenti nella stessa, secondo il criterio della prevalenza, nel senso cioe' di ritenere spettante tale competenza allo Stato o alle regioni a seconda dell'importanza che l'una o l'altra categoria di interessi assume nella disposizione prescrittiva. - S.nn. 1034/1988 e 166/1989, che in base al suddetto principio hanno indicato in quelli della Regione gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Massima n. 16762
La prescrizione contenuta nel primo comma dell'art. 4 l. 4 aprile 1964 n. 171 e successive modificazioni, che impone l'apposizione nei locali di vendita di insegne o tabelle atte a denotare la specificazione di carni fresche, congelate o scongelate, appare dettata principalmente per la tutela commerciale del consumatore e pertanto rientrante nella materia di commercio, di competenza dello Stato - e non in quella dell'igiene e sanita', di competenza delle Regioni. Spetta pertanto allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni in materia di violazione alle prescrizioni dettate dall'art. 4, primo comma, legge 4 aprile 1964 n. 171, come modificato dal d.l. 17 gennaio 1977, n. 3, conv. in legge 18 marzo 1977, n. 63, con conseguente rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto al riguardo dalla Regione Toscana.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni in materia di violazione alle prescrizioni dettate dall'art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171 (Modificazioni al R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), come modificato dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 (Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate), convertito in legge 18 marzo 1977, n. 63.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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