Corte costituzionale

Sentenza n. 590/1990

Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 590

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
590/1990
Data di deposito
28 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:590

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 63 del 18 marzo 1977
  • decreto-legge n. 3 del 17 gennaio 1977
  • art. 4, comma 1, legge n. 171 del 4 aprile 1964
  • art. 4, legge n. 63 del 18 marzo 1977
  • ordinanza-ingiunzione ufficio prov. ind. commercio n. 2 del 3 gennaio 1990
  • art. 4, decreto-legge n. 3 del 17 gennaio 1977

Massime

Massima n. 16761

Nel caso che determinate prescrizioni risultino comprese, come nella specie, in un testo normativo che concerna la tutela concorrente di piu' categorie di interessi, alcuni attribuiti alla cura di organi dello Stato altri alle regioni, il criterio per determinare la competenza a provvedere in ordine alle relative infrazioni deve essere quello della specificita' del fine perseguito da ciascuna prescrizione o, qualora piu' finalita' appaiono concorrenti nella stessa, secondo il criterio della prevalenza, nel senso cioe' di ritenere spettante tale competenza allo Stato o alle regioni a seconda dell'importanza che l'una o l'altra categoria di interessi assume nella disposizione prescrittiva. - S.nn. 1034/1988 e 166/1989, che in base al suddetto principio hanno indicato in quelli della Regione gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Massima n. 16762

La prescrizione contenuta nel primo comma dell'art. 4 l. 4 aprile 1964 n. 171 e successive modificazioni, che impone l'apposizione nei locali di vendita di insegne o tabelle atte a denotare la specificazione di carni fresche, congelate o scongelate, appare dettata principalmente per la tutela commerciale del consumatore e pertanto rientrante nella materia di commercio, di competenza dello Stato - e non in quella dell'igiene e sanita', di competenza delle Regioni. Spetta pertanto allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni in materia di violazione alle prescrizioni dettate dall'art. 4, primo comma, legge 4 aprile 1964 n. 171, come modificato dal d.l. 17 gennaio 1977, n. 3, conv. in legge 18 marzo 1977, n. 63, con conseguente rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto al riguardo dalla Regione Toscana.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni in materia di violazione alle prescrizioni dettate dall'art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171 (Modificazioni al R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), come modificato dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 (Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate), convertito in legge 18 marzo 1977, n. 63.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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