Corte costituzionale

Sentenza n. 577/1990

Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 577

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
577/1990
Data di deposito
28 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:577

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
  • art. 4, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 8, n. 15, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 8, n. 16, legge n. 968 del 27 dicembre 1977

Massime

Massima n. 16756

La legge 27 dicembre 1977, n. 968 (legge quadro sulla caccia), riconosciuta legge di riforma economico-sociale, ha segnato il superamento dei principi in tema di caccia posti dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, poiche' ha qualificato la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato ed ha elevato, con l'art. 11, il divieto di caccia al rango di nuova regola generale, ammettendo solo delimitate e specifiche eccezioni a tale divieto. Ne consegue che anche le Regioni e province ad autonomia speciale sono tenute, al riguardo, a non oltrepassare la soglia minima di tutela fissata (anche in adempimento ad obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria) dalla legge statale e dai successivi atti governativi, potendo soltanto limitare e non ampliare, non solo in quantita' ma anche in qualita', le specie cacciabili individuate nel suddetto art. 11. Deve pertanto dichiararsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, nella parte in cui ammette la caccia a specie animali - martora, tasso, faina e marmotta - non comprese nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. - S. n. 1002/1988

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), nella parte in cui ammette la caccia a specie animali - martora, tasso, faina e marmotta - non comprese nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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