Corte costituzionale

Sentenza n. 548/1990

Corte cost., sent. 19 dicembre 1990, n. 548

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
548/1990
Data di deposito
19 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:548

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 132 del 30 marzo 1987
  • decreto-legge n. 16 del 6 febbraio 1987
  • art. 4, comma 2, legge n. 132 del 30 marzo 1987
  • art. 4, comma 1, legge n. 132 del 30 marzo 1987

Parametri

Massime

Massima n. 16721

Anche nei casi di regolazione ex lege di un' attivita' economica (nella specie il trasporto di cose per conto terzi) considerata quale pubblico servizio in ragione della sua diretta incidenza su bisogni o interessi della collettivita', l'attivita' cosi' regolata deve essere considerata come espressione del diritto di iniziativa economica garantito dall'art. 41 Cost., con la conseguenza che il limite costituito dallo stesso intervento normativo in tanto sara' compatibile con l'art. 41, secondo comma, Cost., in quanto diretto a realizzare, oltre ovviamente alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, una utilita' sociale. D'altronde l'imposizione di controlli e programmi per l'indirizzo dell'attivita' economica a fini sociali e' connaturale al regime di ogni servizio pubblico, come , nella specie, quella prevista con il piano generale dei trasporti (legge 15 giugno 1984, n. 245) ad assicurare la cui continuita' funzionale e' tesa, come si desume dal preambolo, la stessa legge in questione (d.l. n. 16 del 1987, conv. in l. n. 132 del 1987).

Massima n. 16722

Nella disciplina legislativa di un'attivita' economica considerata come pubblico servizio, l'individuazione da parte del legislatore dell'utilita' sociale puo' sostanziarsi di valutazioni attinenti alla situazione di mercato anche per quel che concerne fenomeni di concentrazione o no delle imprese e puo' dar luogo ad interventi legislativi tali da condizionare le scelte organizzative delle imprese, sempre che l'individuazione dell'utilita' sociale non appaia arbitraria e che gli interventi del legilatore non perseguano l'individuata utilita' sociale mediante misure palesemente incongrue, ed in ogni caso che l'intervento legislativo non sia tale da condizionare le scelte imprenditoriali in grado cosi' elevato da indurre la funzionalizzazione dell'attivita' economica di cui si tratta sacrificandone le opzioni di fondo.

Massima n. 16723

L'avere subordinato l'immatricolazione dei rimorrchi o semirimorchi, appartenenti a soggetti diversi da quello avente la disponibilita' del trattore stradale, al rispetto del rapporto di massimo cinque rimorchi per ogni trattore stradale, non puo' essere considerata una scelta legislativa arbitraria (v. massima B), in quanto tende a perseguire ragionevolmente, con riguardo al fenomeno del c.d. trazionismo, un equilibrato rapporto fra imprese esercenti la trazione (soggetti aventi la disponibilita' del trattore stradale) e imprese esercenti il trasporto (soggetti aventi la disponibilita' dei rimorchi) e un ordinato svolgimento del servizio anche a costo di determinare una mancata riduzione dei costi in conseguenza della ridotta frequenza di viaggi a pieno carico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, d.l. 6 febbraio 1987, n. 16 in l. 30 marzo 1987, n. 132, sollevata in riferimento all'art. 41, secondo e terzo comma,Cost.).

Massima n. 16724

Per quanto non illegittimi (v. massima C), i limiti stabiliti dall'art. 4, primo e secondo comma, del d.l. 6 febbraio 1987, n. 16, conv. in legge 30 marzo 1987, n. 132, in materia di autotrasporti di cose, riguardo al rapporto fra rimorchi o semirimorchi e trattori, non hanno carattere di rigidita'. Nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, infatti, il legislatore puo' modificare la individuazione e valutazione gia' assunte di utilita' sociale e le incidenze gia' disposte sulla liberta' di iniziativa economica nel settore, quanto meno ampliando e generalizzando i poteri di deroga conferiti, in relazione a date categorie di situazioni, al Ministro dei trasporti, e dallo stesso Ministro con larghezza attuati, anche in considerazione di norme comunitarie, con il d.m. 19 aprile 1990. Fermo restando che la riduzione della frequenza dell'uso delle strade, che e' tra le finalita' della disciplina della materia, risponde obiettivamente, a causa della minore usura delle forze dei conducenti e degli apparati dei trattori, a esigenze di sicurezza delle strade e quindi della sicurezza umana degli utenti (art. 41, secondo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41, secondo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con legge 30 marzo 1987, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), sollevata dal TAR per il Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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