Corte costituzionale

Sentenza n. 545/1990

Corte cost., sent. 19 dicembre 1990, n. 545

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
545/1990
Data di deposito
19 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:545

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 6, legge n. 104 del 2 maggio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 16730

Deve essere dichiarata l'illegittimita' cosituzionale nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma, legge 2 maggio 1940, n. 104 (concernente la nuova regolamentazione delle servitu' militari) nella parte in cui prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal primo comma dell'art. 3 legge n. 898/1976, come sostituito dall'art. 1, primo comma, legge n. 104/1990, siano nominati dal Presidente della Giunta su designazione del consiglio, anziche' dalla Giunta provinciale. Cio' perche' in contrasto sia con la norma dello Statuto speciale (art. 54, n. 6) secondo cui le generali attribuzioni demandate alla Provincia spettano alla rispettiva Giunta, sia con l'art. 136 Cost., che impone al legislatore, in caso di norma dichiarata illegittima, di non reiterare la disposizione precedente. -S. nn. 167/1987 e 922/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal comma primo dell'art. 3 della legge n. 898 del 1976, come sostituito dallo stesso art. 1, secondo comma, della citata legge n. 104 del 1990, siano nominati dalla Giunta provinciale rispettiva.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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