Corte costituzionale
Sentenza n. 545/1990
Corte cost., sent. 19 dicembre 1990, n. 545
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 545/1990
- Data di deposito
- 19 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:545
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 6, legge n. 104 del 2 maggio 1990
Parametri
- art. 54, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 136, Costituzione
Massime
Massima n. 16730
Deve essere dichiarata l'illegittimita' cosituzionale nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma, legge 2 maggio 1940, n. 104 (concernente la nuova regolamentazione delle servitu' militari) nella parte in cui prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal primo comma dell'art. 3 legge n. 898/1976, come sostituito dall'art. 1, primo comma, legge n. 104/1990, siano nominati dal Presidente della Giunta su designazione del consiglio, anziche' dalla Giunta provinciale. Cio' perche' in contrasto sia con la norma dello Statuto speciale (art. 54, n. 6) secondo cui le generali attribuzioni demandate alla Provincia spettano alla rispettiva Giunta, sia con l'art. 136 Cost., che impone al legislatore, in caso di norma dichiarata illegittima, di non reiterare la disposizione precedente. -S. nn. 167/1987 e 922/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal comma primo dell'art. 3 della legge n. 898 del 1976, come sostituito dallo stesso art. 1, secondo comma, della citata legge n. 104 del 1990, siano nominati dalla Giunta provinciale rispettiva.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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