Corte costituzionale

Sentenza n. 525/1990

Corte cost., sent. 28 novembre 1990, n. 525

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
525/1990
Data di deposito
28 novembre 1990
Data di decisione
14 novembre 1990
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:525

Norme oggetto del giudizio

  • delibera leg.va provincia Trento n. 2146 del 7 marzo 1990

Parametri

  • art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 26 novembre 1977

Massime

Massima n. 16675

Ai fini della decorrenza del termine di proponibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome rileva la conoscenza dell'atto nel suo contenuto e non gia' quella relativa alla mera esistenza dell'atto stesso. Costituisce, pertanto, il dies a quo per la decorrenza di tale termine la data della notifica in copia della delibera impugnata. (Nella specie la Corte ha riconosciuto che costituisce dies a quo, per la decorrenza del termine per la proponibilita' del ricorso, la data della notifica del provvedimento di nomina del Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, eseguita il 31 marzo 1990, e non invece quella della comunicazione di tale provvedimento, con lettera raccomandata del 14 marzo 1990 che si limitava a informare di tale nomina, e pertanto e' stata esclusa la tardivita' del ricorso proposto con notifica del 29 maggio 1990). - S. nn. 66/1967, 51/1978 e 179/1987.

Massima n. 16677

La mancata proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome - al quale non e' applicabile l'istituto dell'acquiescienza - in relazione ad un atto infraprocedimentale, non deve indurre a considerare tardivo quello proposto contro l'atto finale del procedimento. All'atto procedimentale infatti non puo' riconoscersi alcun effetto impegnativo nei confronti degli atti successivi del procedimento. - Sulla inapplicabilita', nel giudizio per conflitto di attribuzione, dell'istituto della acquiescenza: S. nn. 77/1958, 82/1958, 56/1969 e 89/1977. - Sulla inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione contro atti meramente conseguenziali di altri con cui la competenza contestata e' gia' stata esercitata: S. nn. 63/1965, 94/1972, 112/1972 e 28/1979.

Massima n. 16679

In via di principio i poteri delle regioni o delle province autonome sono naturalmente delimitati dai confini dell'interesse regionale o provinciale sotteso alle competenze legislative e amministrative delle stesse e poiche', sotto il profilo spaziale, quei confini coincidono con i limiti del rispettivo territorio, la mancanza nelle norme statutarie di qualsiasi precisazione circa l'ambito delle competenze attribuite non consente di ritenerle estese oltre il suddetto limite. Percio', nel caso, l'art. 11, ultimo comma, dello Statuto per il Trentino Alto Adige, secondo il quale, senza specificazioni, "la Provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministro del Tesoro", va inteso nel senso - precisato dagli artt. 1 e 2 delle Norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 - che il suddetto potere di nomina spetta alle Province limitatamente agli istituti di credito di carattere regionale, tali in quanto hanno sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale. Pertanto l'apertura di uno o piu' sportelli della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, fuori del territorio regionale comporta che la nomina del vicepresidente della stessa Cassa spetta allo Stato, con conseguente annullamento della delibera n. 2146 del 7 marzo 1990, con cui la Giunta provinciale di Trento ha provveduto a tale nomina. - S. nn. 1141/1988 e 1147/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato nominare il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, conseguentemente, annulla la delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2146 del 7 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositato in cancelleria il 28 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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