Corte costituzionale
Sentenza n. 498/1990
Corte cost., sent. 26 ottobre 1990, n. 498
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 498/1990
- Data di deposito
- 26 ottobre 1990
- Data di decisione
- 15 ottobre 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:498
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione siciliana n. 19 del 29 dicembre 1989
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 16526
La questione di costituzionalita' sollevata dal giudice amministrativo con la medesima ordinanza che respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato e' priva di rilevanza rispetto alla fase cautelare - essendosi questa gia' conclusa - ne' puo' considerarsi tempestiva rispetto alla successiva fase destinata all'esame del merito, in quanto l'organo rimettente e' sprovvisto, a quel momento, di poteri decisori, non risultando ancora perfezionati i requisiti processuali relativi all'assegnazione della causa e alla sua trattazione nel merito. - S. n. 579/1989.
Massima n. 16527
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza ed assenza dei requisiti processuali per la sua proposizione, la questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, L. reg. siciliana 29 dicembre 1989 n. 19 - concernente la nomina da parte della Regione del commissario governativo delegato in via provvisoria alla riscossione dei tributi - sollevata in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale per la Sicilia. - Cfr. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge regionale siciliana 29 dicembre 1989, n. 19 (Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania -, in riferimento all'art. 17 dello Statuto siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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