Corte costituzionale

Sentenza n. 498/1990

Corte cost., sent. 26 ottobre 1990, n. 498

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
498/1990
Data di deposito
26 ottobre 1990
Data di decisione
15 ottobre 1990
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:498

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge della Regione siciliana n. 19 del 29 dicembre 1989
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 16526

La questione di costituzionalita' sollevata dal giudice amministrativo con la medesima ordinanza che respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato e' priva di rilevanza rispetto alla fase cautelare - essendosi questa gia' conclusa - ne' puo' considerarsi tempestiva rispetto alla successiva fase destinata all'esame del merito, in quanto l'organo rimettente e' sprovvisto, a quel momento, di poteri decisori, non risultando ancora perfezionati i requisiti processuali relativi all'assegnazione della causa e alla sua trattazione nel merito. - S. n. 579/1989.

Massima n. 16527

Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza ed assenza dei requisiti processuali per la sua proposizione, la questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, L. reg. siciliana 29 dicembre 1989 n. 19 - concernente la nomina da parte della Regione del commissario governativo delegato in via provvisoria alla riscossione dei tributi - sollevata in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale per la Sicilia. - Cfr. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge regionale siciliana 29 dicembre 1989, n. 19 (Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania -, in riferimento all'art. 17 dello Statuto siciliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze