Corte costituzionale
Sentenza n. 346/1990
Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 346/1990
- Data di deposito
- 20 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:346
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'ambiente del 4 dicembre 1989
Parametri
- art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 15924
Il trasferimento alla competenza esclusiva della regione Sardegna della materia "protezione della natura" (d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) non impedisce che da parte dello Stato possa essere esercitato il potere di individuare aree regionali che rivestano un'importanza naturalistica di rilievo nazionale o internazionale, di istituirvi parchi o riserve e di adottare le conseguenti misure di salvaguardia (definizione di confini della zona, istituzione degli organi preposti alla sua protezione) per l'attuazione di un interesse nazionale o di un obbligo internazionale, la cui sussistenza - trattandosi di limiti alla competenza della regione che alterano eccezionalmente la ripartizione dei poteri stabilita con norme di rango costituzionale - non puo' essere semplicemente affermata o desunta genericamente, ma deve essere comprovata da rigorosi procedimenti ermeneutici e da seri argomenti giustificativi, sottoponibili, in sede di sindacato di legittimita' costituzionale, ad uno scrutinio particolarmente severo. - S. nn. 1031/1988, 123/1980, 223/1984, 617/1987, 1029/1988, 830/1988, 177/1988, 217/1988, 633/1988, 407/1989 e 139/1990.
Massima n. 15925
Secondo i principi enunciati in precedente sentenza in materia, l'individuazione, disposta dal Ministro dell'ambiente, della zona della Foresta di Monte Arcosu, come area di importanza naturalistica nazionale ed internazionale non e' giustificata da necessita' di osservanza degli obblighi internazionali o dei vincoli comunitari derivanti, rispettivamente, dalle prescrizioni della Convenzione di Berna, ratificata con l. 5 agosto 1981, n. 503, e dalla Direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 79/409 - che prevedono l'intervento sostitutivo statale in caso di persistente inerzia delle Regioni - avendo la regione Sardegna gia' provveduto a ricomprendere la zona predetta entro i confini dell'istituendo Parco nazionale del Sulcis (L. reg. 7 giugno 1989, n. 31). Ne' in proposito puo' ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza dell'interesse dello Stato (v. massima A) ad una protezione diversa e piu' rigorosa dell'area, come quella propria di una riserva naturale (di un certo tipo) avente rilevanza nazionale, non attuabile attraverso un intervento di tipo locale. Senza dire che riguardo ai provvedimenti che a tal fine e' consentito allo Stato di emettere, al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'art. 83, quarto comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, integralmente richiamato dall'art. 5, secondo comma, l. 8 luglio 1986, n. 349, e' riconosciuta solo una facolta' di proposta. Non spetta quindi allo Stato il potere di individuazione della zona di importanza naturalistica di Monte Arcosu, come esercitato con il decreto del Ministro dell'ambiente 4 dicembre 1989 e, conseguentemente, e' annullato il predetto decreto. - S. nn. 830/1988, 304/1987, 284/1989, 123/1980, 1029/1988 e 1031/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato il potere di individuazione della zona di importanza naturalistica di Monte Arcosu come esercitato con il decreto del Ministro dell'ambiente 4 dicembre 1989 e, conseguentemente, annulla il predetto decreto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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