Corte costituzionale
Sentenza n. 342/1990
Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 342/1990
- Data di deposito
- 20 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:342
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia del 5 marzo 1990
- art. 1, legge n. 207 del 20 maggio 1985
- art. 2, comma 2, legge della Regione Puglia del 5 marzo 1990
- art. 3, comma 2, legge della Regione Puglia del 5 marzo 1990
Massime
Massima n. 16672
Per il rispetto, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, del principio della corrispondenza tra motivi di rinvio e motivi di impugnazione e' sufficiente che con l'atto di rinvio la regione sia posta in condizione di comprendere la sostanza delle censure prospettate, al fine di poter consapevolmente assumere le proprie decisioni di fronte ai rilievi del Governo. (Nella specie l'espressa e precisa indicazione nel telegramma di rinvio della norma statale ritenuta violata e' apparsa sufficiente a far si' che la regione fosse posta in grado di comprendere la sostanza della censura stessa, nonostante il mancato esplicito riferimento al parametro costituzionale in ipotesi leso.) Per un costante orientamento in tal senso: - S. n. 561/89, 100/89 e 122/90.
Massima n. 16673
In materia di status giuridico del personale delle unita' sanitarie locali, alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il potere di emanare norme di attuazione della legislazione statale. La riserva allo Stato di tale materia e' giustificata da evidenti esigenze di uniformita' di disciplina, il che, nel caso, comporta che, ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale degli Istituti psichiatrici convenzionati, assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'art. 8, della legge Regione Puglia 20 giugno 1980 n. 72, si faccia riferimento a requisiti, anche temporali, uniformi per tutti gli interessati, con conseguente inderogabilita' degli stessi da parte della Regione. Pertanto l'art. 1, primo comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, che derogando alle condizioni prescritte dalla legge (statale) n. 207 del 1985 in materia di anzianita' di servizio, ne ancora la decorrenza ad una data successiva quella stabilita in detta legge, va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - S. nn. 1061/88, 1127/88, 122/90, 181/90 e 308/90.
Massima n. 16674
Non puo' essere esaminata nel merito la questione di legittimita' costituzionale quando i rilievi concernenti le norme in esame si limitano a denunciare piu' che altro difetti di chiarezza delle norme stesse, o di coordinamento con altre disposizioni precedenti, e comunque non contengono elementi idonei a cogliere il livello costituzionale delle censure. ( Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, sollevate senza riferimento ad alcun parametro costituzionale, degli artt. 2, secondo comma, 3, secondo comma, della legge Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante "Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72";
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della legge della Regione Puglia sopra indicata, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze