Corte costituzionale
Sentenza n. 265/1990
Corte cost., sent. 25 maggio 1990, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/1990
- Data di deposito
- 25 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:265
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge n. 219 del 5 giugno 1989
Parametri
- art. 9, comma 4, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
Massime
Massima n. 15648
Posto che, secondo l'interpretazione (senz'altro da condividere) della Corte di Cassazione, il quarto comma dell'art. 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, va inteso nel senso che, una volta concessa l'autorizzazione, spetta allo stesso collegio speciale previsto dal successivo art. 7 (il quale ha gia' compiuto le indagini preliminari che hanno, poi, dato luogo al procedimento svoltosi dinanzi all'Assemblea della Camera competente per la concessione o meno dell'autorizzazione a procedere), continuare il procedimento secondo le norme vigenti, ne consegue che, in aderenza al detto disposto, il secondo comma dell'art. 3 della legge 5 giugno 1989, n. 219, il quale statuisce che, in caso di concessione dell'autorizzazione a procedere, "il collegio provvede, senza ritardo, a trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica", deve essere inteso nel senso che tale trasmissione degli atti dal collegio al pubblico ministero avviene non perche' questi provveda "allo svolgimento di tutta l'attivita' conseguente alla concessa autorizzazione", ma perche' partecipi all'attivita' spettante al collegio esercitando i suoi poteri. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 219 del 1989, sollevata in riferimento all'art. 9, quarto comma, della legge costituzionale n. 1 del 1989).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 della Costituzione), in riferimento all'art. 9, quarto comma, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sollevata dalla Corte di cassazione con l' ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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