Corte costituzionale
Sentenza n. 260/1990
Corte cost., sent. 25 maggio 1990, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/1990
- Data di deposito
- 25 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- legge n. 384 del 27 novembre 1989
- art. 4-bis, comma 1, decreto-legge n. 322 del 30 settembre 1989
Parametri
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 36, comma 1, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 16370
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale l'interesse a ricorrere dev'essere definito e qualificato in relazione alla natura dei giudizi medesimi e degli atti a questi sottoponibili, onde la sua sussistenza non dipende dalla possibilita' che l'accoglimento della questione comporti vantaggi, piu' o meno diretti, a favore della regione ricorrente, ma dal fatto che vi sia una legge statale, incidente sull'autonomia regionale, della cui conformita' a Costituzione si possa non arbitrariamente dubitare e dalla cui eventuale dichiarazione d'illegittimita' costituzionale consegua il ripristino, al livello normativo, della integrita' delle competenze costituzionalmente garantite alla regione stessa che si pretendono violate. - S. nn. 517/1987, 1111/1988, 242/1989 e 85/1990.
Massima n. 16371
E' vero che le scelte di bilancio - decisioni fondamentali di politica economica e quindi, in ragione di questa loro natura, frutto di un'insindacabile discrezionalita' politica - esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte del giudice di legittimita' costituzionale, rispetto che nella giurisprudenza della Corte si e' gia' tradotto in precisi modelli di giudizio. Ma queste posizioni presuppongono chiaramente che il valore costituzionale dell'equilibrio finanziario, desumibile dall'art. 81 della Costituzione, non sia un presupposto per l'inammissibilita' del giudizio di costituzionalita', ma rappresenti, piuttosto, un elemento della complessiva ponderazione dei valori costituzionali, inclusi quelli relativi alla ripartizione della competenza tra Stato e regioni, che costituisce la sostanza del giudizio di legittimita' costituzionale. - sull'esigenza di salvaguardare l'unitarieta' e globalita' del bilancio, S. nn. 1/1966, 22/1968 e 12/1987; sul riconoscimento del "principio di gradualita'" nell'attuazione di valori costituzionali implicanti notevoli oneri finanziari, S. nn. 26/1980, 349/1985, 12/1986, 173/1986, 33/1987, nonche' O. nn. 336/1988, 357/1988, 672/1988, 840/1988, 221/1989.
Massima n. 16384
Le norme di attuazione di uno statuto speciale, ove adottate nei limiti di competenza costituzionalmente fissati al relativo potere, possono integrare il parametro statutario nella loro qualita' di "norme interposte". - S. nn. 180/1980, 237/1983, 585/1989; 47/1968, 49/1972, 61/1987 e 87/1987; nonche' S. nn. 14/1956, 20/1956 e 15/1957.
Massima n. 16385
La previsione di una generica devoluzione ai comuni ed alle province di parte del gettito derivante dall'incremento di una entrata tributaria erariale non equivale a specifica e diretta indicazione di particolari finalita' statali, e dunque non vale a sottrarre il suddetto incremento alle norme statutarie che attribuiscono alla Regione Siciliana tutte le entrate fiscali riscosse nel territorio della Regione medesima. E' pertanto illegittimo costituzionalmente - per contrasto con l'art. 36, comma primo, dello Statuto siciliano e con l'art. 2, comma primo, del d.P.R. di attuazione 26 luglio 1965 n. 1074 - l'art. 4 bis, comma primo, d.l. 30 settembre 1989 n. 322, nel testo modificato dalla legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui non dispone che spetta alla Regione siciliana il provento, derivante dall'aumento delle tasse automobilistiche previsto nello stesso articolo, per un ammontare pari alla quota del gettito riscosso nell'ambito del territorio siciliano. - S. n. 61/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), nel testo modificato dalla legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui non dispone che spetta alla Regione siciliana il provento, derivante dall'aumento delle tasse automobilistiche previsto nello stesso articolo, per un ammontare pari alla quota del gettito riscosso nell'ambito del territorio siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze