Corte costituzionale

Sentenza n. 227/1990

Corte cost., sent. 8 maggio 1990, n. 227

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
227/1990
Data di deposito
8 maggio 1990
Data di decisione
3 maggio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:227

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Sardegna del 6 dicembre 1989

Parametri

  • art. 5, statuto regione Sardegna
  • art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 15994

La competenza legislativa di "integrazione" ed "attuazione" attribuita alle regioni ad autonomia speciale - oltre ad essere piu' ampia di quella (di mera "attuazione") cui ha riguardo l'art. 117, ultimo comma, Cost. - non ha carattere meramente esecutivo bensi' complementare rispetto alla legislazione statale, potendo comportare l'adozione di norme non solo esecutive, ma anche integrative ('praeter legem'), tali cioe' da ampliare, senza derogarli, i contenuti normativi espressi dalle leggi statali, al fine di adattarli alle particolari esigenze regionali. - S. n. 95/1971.

Massima n. 15995

La normativa della Regione Sardegna che autorizza l'amministrazione regionale ad anticipare agli operai agricoli e forestali le prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legislazione statale, non deroga affatto a quest'ultima, ma si limita ad integrarla mediante la disciplina di un beneficio particolare, senza incidere nei presupposti e nei contenuti del rapporto previdenziale. Conseguentemente non sono violati i limiti della competenza "integrativa-attuativa" regionale in materia di "previdenza ed assistenza sociale". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989, impugnata in riferimento agli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti della legge della Regione Sardegna, riapprovata il 6 dicembre 1989, recante "Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali", in relazione agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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