Corte costituzionale
Sentenza n. 227/1990
Corte cost., sent. 8 maggio 1990, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/1990
- Data di deposito
- 8 maggio 1990
- Data di decisione
- 3 maggio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:227
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Sardegna del 6 dicembre 1989
Parametri
- art. 5, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 15994
La competenza legislativa di "integrazione" ed "attuazione" attribuita alle regioni ad autonomia speciale - oltre ad essere piu' ampia di quella (di mera "attuazione") cui ha riguardo l'art. 117, ultimo comma, Cost. - non ha carattere meramente esecutivo bensi' complementare rispetto alla legislazione statale, potendo comportare l'adozione di norme non solo esecutive, ma anche integrative ('praeter legem'), tali cioe' da ampliare, senza derogarli, i contenuti normativi espressi dalle leggi statali, al fine di adattarli alle particolari esigenze regionali. - S. n. 95/1971.
Massima n. 15995
La normativa della Regione Sardegna che autorizza l'amministrazione regionale ad anticipare agli operai agricoli e forestali le prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legislazione statale, non deroga affatto a quest'ultima, ma si limita ad integrarla mediante la disciplina di un beneficio particolare, senza incidere nei presupposti e nei contenuti del rapporto previdenziale. Conseguentemente non sono violati i limiti della competenza "integrativa-attuativa" regionale in materia di "previdenza ed assistenza sociale". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989, impugnata in riferimento agli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti della legge della Regione Sardegna, riapprovata il 6 dicembre 1989, recante "Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali", in relazione agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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