Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1990

Corte cost., sent. 4 aprile 1990, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/1990
Data di deposito
4 aprile 1990
Data di decisione
19 marzo 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge della Regione Molise del 2 ottobre 1989
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Molise del 2 ottobre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 16029

Gli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, che la Costituzione nomina all'art. 117 e la cui disciplina affida alla competenza concorrente regionale, non possono essere assimilati, per il solo fatto di operare nell'ambito di una limitata circoscrizione territoriale, agli "enti locali", ossia ai soggetti istituzionali destinatari, insieme ai Comuni ed alle Province, sia della delega di funzioni amministrative di cui all'art. 118, ultimo comma, sia del controllo di legittimita'di cui all'art. 130 della Costituzione medesima. I primi, infatti, sono configurabili come enti immediatamente ausiliari della Regione che possono addirittura chiamarsi pararegionali in quanto svolgono un'attivita' che, per i fini pubblici che persegue e per i limiti territoriali entro i quali si svolge, interessa soprattutto e direttamente la Regione; i secondi, caratterizzati dalla territorialita' e dalla rappresentativita' diretta o indiretta degli interessi di una comunita', non sono astretti ad alcun vincolo di stretta ausiliarieta' nei confronti della Regione.

Massima n. 16030

Come l'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha definitivamente chiarito, nella materia dell'"ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione", nella quale l'art. 117 Cost. conferisce alle Regioni potesta' legislativa di tipo concorrente, debbono farsi rientrare anche i controlli relativi a tali enti. Spetta quindi alla Regione - e trae il suo fondamento direttamente dall'art. 117 Cost. - il potere di disciplinare, nelle forme ritenute piu' appropriate, il controllo di legittimita' sugli atti degli enti amministrativi da essa dipendenti, salvo il rispetto dei principi fondamentali stabiliti, in tema di ordinamento degli enti amministrativi di pendenti, dalle leggi dello Stato e dell'interesse nazionale. - S. n. 21/1985.

Massima n. 16031

L'organo previsto dall'art. 130 Cost. - sebbene costituito nei modi stabiliti dalla legge statale, al fine di garantire una fondamentale esigenza di uniformita' nell'esercizio della funzione di controllo - e' comunque organo inquadrato nella struttura regionale: cio' implica che al legislatore regionale non puo' risultare preclusa la possibilita, non solo di dettare norme integrative sull'organizzazione del Comitato regionale come organo di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, allo scopo di assicurarne il miglior funzionamento, ma anche di disporre - sempre in vista del perseguimento di giustificate esigenze di funzionalita' e di efficacia del controllo - meditati ampliamenti dell'area dei soggetti da sottoporre al controllo di legittimita' dello stesso Comitato, includendo in tale area, a fianco degli enti locali - nell'ambito della competenza spettantele riguardo al controllo sugli atti degli enti amministrativi da essa dipendenti 8v. massima B) - anche tali enti o taluni di essi. Tuttavia, anche se a cio' e' di ostacolo la impossibilita' di ricomprendere questi ultimi (v. massima A) tra gli "enti locali" cui solo si riferisce l'art. 130 Cost., nell'esercizio di tale potesta'la Regione sara' pur sempre tenuta ad evitare ogni possibile forma di alterazione, diretta o indiretta, della funzione, primaria e naturale, dell'organo, che, secondo Costituzione, resta pur sempre quella relativa al controllo sugli atti delle Province, dei Comuni ed altri enti locali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 130 della Costituzione, dell'art. 1, commi primo e terzo, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 ottobre 1989, che attribuisce al Comitato regionale istituito con la legge regionale n. 32 del 1976, il controllo di legittimita' sugli atti degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione). - S. nn. 612/1988, 21/1985.

Massima n. 16032

L'art. 1, commi primo e terzo, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 ottobre 1989, che attribuisce al Comitato regionale di controllo istituito ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, il controllo di legittimita' sugli atti di taluni enti dipendenti dalla Regione, salvo il controllo di merito mediante approvazione spettante al Consiglio regionale sugli atti fondamentali degli enti stessi, non viola l'art. 49 dello Statuto regionale (e conseguentemente l'art. 123 della Costituzione), dal momento che la norma statutaria riconosce al Consiglio regionale poteri di indirizzo e di controllo sugli enti dipendenti, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, senza, peraltro, impedire la possibilita' di adottare forme diverse di controllo di legittimita' per determinate categorie di atti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo e terzo, della legge Regione Molise riapprovata il 2 ottobre 1989, sollevata con riferimento agli artt. 123 della Costituzione e 49 dello Statuto della Regione Molise).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e terzo, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 ottobre 1989 (Norme in materia di controllo sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione) sollevate, con riferimento all'art. 130 Cost. ed agli artt. 123 Cost. e 49 dello Statuto della Regione Molise, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze