Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1990

Corte cost., sent. 16 marzo 1990, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
124/1990
Data di deposito
16 marzo 1990
Data di decisione
7 marzo 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 24 luglio 1969
  • art. 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 24 luglio 1969
  • art. 10, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 24 luglio 1969

Parametri

  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • legge n. 503 del 5 agosto 1981
  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 3, legge n. 968 del 27 dicembre 1977

Massime

Massima n. 15849

Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e' inammissibile l'intervento di chi non sia parte del giudizio 'a quo'. - S. nn. 220 e 412/1988.

Massima n. 15850

La questione di costituzionalita' delle norme su cui si fonda l'autorizzazione amministrativa applicabile come discriminante di un comportamento altrimenti delittuoso, e' rilevante nel processo penale - ed il giudice e' legittimato a sollevarla in tale sede - in quanto il suo accoglimento verrebbe a incidere sulla formula di proscioglimento dell'imputato. - sulla rilevanza di questioni concernenti norme penali di favore, S. n. 148/1983.

Massima n. 15851

Costituiscono idonei parametri di valutazione della legittimita' costituzionale delle leggi regionali anche gli obblighi internazionali dello Stato per la cui operativita' e' necessario il complemento di una normazione interna (come, nella specie, i divieti di uccellagione fissati dagli artt. 6 e 8 della Convenzione adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981 n. 503). - per l'ipotesi di conflitto di attribuzione fra enti, v. S. n. 830/1988.

Massima n. 15852

Al divieto assoluto di ogni forma di uccellagione - gia' sancito dalla legge-quadro sulla caccia n. 968 del 1977, e ribadito come contenuto di un obbligo internazionale dell'Italia dalla legge n. 503 del 1981 con cui e' stata ratificata la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 - deve uniformarsi la legislazione esclusiva delle regioni con autonomia speciale, e in particolare (le altre avendo gia' ottemperato) quella del Friuli-Venezia Giulia. Sono percio' incostituzionali - per violazione delle suddette norme, e, indirettamente, dell'art. 4 dello Statuto speciale - l'art. 1 della legge Reg. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, nella parte in cui autorizza l'uccellagione praticata con appostamenti fissi, nonche' gli artt. 2 e 10 della medesima legge (i quali consentono l'uccellagione con mezzi non selettivi a chi sia munito della relativa licenza). - per la natura di riforma economico-sociale della legge-quadro sulla caccia, v. S. n. 1002/1988 (ed ivi richiami).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui autorizza l'uccellagione praticata con appostamenti fissi, e degli artt. 2 e 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 ("Esercizio dell'uccellagione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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