Corte costituzionale
Ordinanza n. 9/1990
Corte cost., ord. 2 gennaio 1990, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 9/1990
- Data di deposito
- 2 gennaio 1990
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 260 del 26 luglio 1989
Parametri
- art. 4, n. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 58, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 14830
Manifesta inammissibilita' della questione per mancata conversione nei termini del decreto legge denunziato. - O. n. 555/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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