Corte costituzionale
Sentenza n. 585/1989
Corte cost., sent. 29 dicembre 1989, n. 585
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 585/1989
- Data di deposito
- 29 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:585
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1989
Parametri
- decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 15446
Le norme di attuazione di uno statuto speciale regionale, integrando la disciplina statutaria di determinate materie, ben possono essere assunte a parametro di giudizio nei conflitti di attribuzione. E', pertanto, ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Bolzano, in relazione al decreto presidenziale recante modifica alla pianta organica degli uffici giudiziari della Pretura di Bolzano, per violazione degli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. (punto 2 diritto)
Massima n. 15448
E' inammissibile, per mancanza di interesse, il conflitto proposto dalla Provincia di Bolzano in relazione al decreto presidenziale che reca modifica alla pianta organica degli uffici giudiziari della stessa provincia. Infatti le modificazioni apportate da tale atto si risolvono tutte in un potenziamento degli uffici, dovuto a scelte non meramente discrezionali, ma strettamente collegate all'attuazione di leggi che hanno reso necessario quell'aumento - in relazione anche all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale -, rimanendo in ogni caso salvaguardato il fondamentale principio della proporzionale etnica il cui rispetto deve essere verificato in sede di copertura dei posti assegnati. (punto 5 diritto) - v. Sent. n. 79 del 1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla Provincia Autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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