Corte costituzionale

Sentenza n. 585/1989

Corte cost., sent. 29 dicembre 1989, n. 585

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
585/1989
Data di deposito
29 dicembre 1989
Data di decisione
13 dicembre 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:585

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1989

Parametri

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 15446

Le norme di attuazione di uno statuto speciale regionale, integrando la disciplina statutaria di determinate materie, ben possono essere assunte a parametro di giudizio nei conflitti di attribuzione. E', pertanto, ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Bolzano, in relazione al decreto presidenziale recante modifica alla pianta organica degli uffici giudiziari della Pretura di Bolzano, per violazione degli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. (punto 2 diritto)

Massima n. 15448

E' inammissibile, per mancanza di interesse, il conflitto proposto dalla Provincia di Bolzano in relazione al decreto presidenziale che reca modifica alla pianta organica degli uffici giudiziari della stessa provincia. Infatti le modificazioni apportate da tale atto si risolvono tutte in un potenziamento degli uffici, dovuto a scelte non meramente discrezionali, ma strettamente collegate all'attuazione di leggi che hanno reso necessario quell'aumento - in relazione anche all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale -, rimanendo in ogni caso salvaguardato il fondamentale principio della proporzionale etnica il cui rispetto deve essere verificato in sede di copertura dei posti assegnati. (punto 5 diritto) - v. Sent. n. 79 del 1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla Provincia Autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze