Corte costituzionale
Sentenza n. 546/1989
Corte cost., sent. 14 dicembre 1989, n. 546
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 546/1989
- Data di deposito
- 14 dicembre 1989
- Data di decisione
- 30 novembre 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:546
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto-legge n. 121 del 1° aprile 1989
- art. 2, comma 3, decreto-legge n. 121 del 1° aprile 1989
- art. 1, comma 5, decreto-legge n. 121 del 1° aprile 1989
- legge n. 205 del 29 maggio 1989
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 121 del 1° aprile 1989
Parametri
- art. 14, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 9, comma 1, n.11, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 8, n.18, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
Massime
Massima n. 14884
Per evidente mancanza di interesse della Provincia autonoma ricorrente, in relazione all'applicabilita' nel proprio territorio delle procedure semplificate riguardanti le opere connesse e funzionali per la realizzazione della "Esposizione internazionale Colombo 92", sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, del D.L. 1.4.1989, n. 121.
Massima n. 14887
Per difetto di interesse a ricorrere sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, del D.L. 1^ aprile 1989 n. 121 (convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205) sollevate dalla Provincia di Bolzano: non avendo, infatti, la ricorrente centri urbani destinati ad ospitare le manifestazioni sportive dei campionati di calcio del 1990, non potrebbero ad essa applicarsi le procedure speciali per le opere pubbliche, che sono direttamente connesse allo svolgimento delle stesse manifestazioni secondo le previsioni del decreto legge impugnato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990), convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli artt. 9, primo comma, n. 11, 14, primo comma, e 16 dello stesso Statuto, come attuati dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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