Corte costituzionale

Sentenza n. 546/1989

Corte cost., sent. 14 dicembre 1989, n. 546

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
546/1989
Data di deposito
14 dicembre 1989
Data di decisione
30 novembre 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:546

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, decreto-legge n. 121 del 1° aprile 1989
  • art. 2, comma 3, decreto-legge n. 121 del 1° aprile 1989
  • art. 1, comma 5, decreto-legge n. 121 del 1° aprile 1989
  • legge n. 205 del 29 maggio 1989
  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 121 del 1° aprile 1989

Parametri

  • art. 14, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, comma 1, n.11, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • art. 8, n.18, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 14884

Per evidente mancanza di interesse della Provincia autonoma ricorrente, in relazione all'applicabilita' nel proprio territorio delle procedure semplificate riguardanti le opere connesse e funzionali per la realizzazione della "Esposizione internazionale Colombo 92", sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, del D.L. 1.4.1989, n. 121.

Massima n. 14887

Per difetto di interesse a ricorrere sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, del D.L. 1^ aprile 1989 n. 121 (convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205) sollevate dalla Provincia di Bolzano: non avendo, infatti, la ricorrente centri urbani destinati ad ospitare le manifestazioni sportive dei campionati di calcio del 1990, non potrebbero ad essa applicarsi le procedure speciali per le opere pubbliche, che sono direttamente connesse allo svolgimento delle stesse manifestazioni secondo le previsioni del decreto legge impugnato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990), convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli artt. 9, primo comma, n. 11, 14, primo comma, e 16 dello stesso Statuto, come attuati dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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