Corte costituzionale

Sentenza n. 545/1989

Corte cost., sent. 14 dicembre 1989, n. 545

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
545/1989
Data di deposito
14 dicembre 1989
Data di decisione
30 novembre 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:545

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 160 del 5 maggio 1989
  • art. 9, comma 6, decreto-legge n. 77 del 4 marzo 1989
  • art. 9, comma 6, seconda p., decreto-legge n. 77 del 4 marzo 1989

Parametri

  • art. 27, statuto regione Sicilia
  • art. 30, statuto regione Sicilia
  • art. 21, comma 3, statuto regione Sicilia
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 17 dicembre 1953
  • art. 22, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 14869

Il principio non derogabile dell'unita' della giurisdizione costituzionale, impostosi a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e del conseguente assorbimento delle attribuzioni conferite dallo statuto speciale all'Alta Corte per la Regione siciliana nella competenza generale assegnata dalla stessa Costituzione alla Corte costituzionale, conduce altresi' ad affermare l'avvenuta caducazione dello speciale potere di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali, gia' attribuito al Commissario dello Stato per la Regione siciliana (artt. 27 e 30 statuto), stante il nesso indissolubile tra tale potere e lo speciale sistema di giustizia costituzionale incentrato sulle competenze dell'Alta Corte per la Regione siciliana. Pertanto e' inammissibile il ricorso proposto (per la prima volta) dal predetto Commissario avverso disposizioni di una legge statale, per carenza di legittimazione dello stesso organo al promovimento di giudizi di costituzionalita' nei confronti degli atti emanati dallo Stato. (punto 2 diritto). - cfr. S. nn. 38/1957 e 6/1970

Massima n. 14875

Posto che la partecipazione del Presidente regionale (o provinciale) alle sedute del Consiglio dei Ministri, allorquando si debbano adottare provvedimenti che incidano su interessi regionali (o provinciali), si puo' giustificare solo in presenza di interessi che si distaccano da quelli generali come propri e peculiari di singole Regioni ed in relazione alla possibilita' di una rilevante e diretta interferenza dell'indirizzo politico statale nell'indirizzo politico della Regione interessata, non puo' dirsi che nel decreto legge n. 77 del 1989 siano presenti caratteristiche tali da richiedere l' intervento del Presidente della Regione siciliana alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui il decreto in questione venne adottato. La disciplina in esso contenuta, infatti, oltre a riferirsi indistintamente a tutte le isole comprese nel territorio nazionale, si e' ispirata ad un interesse unitario dello Stato, collegato ad una manovra generale di finanza pubblica ed e' venuta a incidere su aspetti meno rilevanti per l'indirizzo politico regionale, mentre la determinazione delle scelte di maggior rilievo per l'economia regionale e' stata rinviata ad un successivo provvedimento del Ministro della Marina mercantile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del D.L. 4.3.1989 n. 77, convertito nella legge 5.5.1989, n. 160). (punto 3 diritto). - cfr. S. nn. 544/1989 e 4/1966; 1/1968; 34 e 166/1976; 627/1988.

Massima n. 14880

La nozione di "regolamentazione" dei servizi e dei trasporti direttamente interessanti la Regione siciliana, in relazione alla quale e' prescritto il parere della stessa regione - ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione dello statuto, di cui al d.P.R. 17 dicembre 1953, n, 1113 - non puo' non includere tutti i profili della disciplina, ivi compreso l'aspetto della riduzione tariffaria. Il che comporta che, ai fini dell'adozione del provvedimento ministeriale previsto dal D.L. n. 77 del 1989, l'acquisizione del parere preventivo dell'Amministrazione regionale debba, in ogni caso, presentarsi necessaria. (punto 4 diritto). - cfr. S. n. 544/1989

Massima n. 14881

Il fatto che l'art. 9, sesto comma, del D.L. n. 77 del 1989, nel conferire il potere di riduzione tariffaria al Ministro della Marina mercantile non richiami la necessita' del preventivo parere regionale per quei trasporti che vengono direttamente a interessare la Sicilia, non puo' esprimere una volonta' di esclusione nei confronti di tale adempimento, dal momento che la disciplina posta dalla norma statale non pretende regolare l'intero procedimento e va, in ogni caso, integrata con le previsioni di rango superiore, espresse nello Statuto speciale (art. 22) e nelle relative norme di attuazione (art. 8 d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113), che tale parere richiedono. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, seconda parte, del D.L. 4.3.1989 n.77). (punto 4 diritto). - cfr. S. nn. 544/1989 e 625/1988.

Massima n. 14882

Riferendosi a servizi di trasporto non regionali, ma nazionali, la norma di cui all'art. 9, sesto comma, del D.L. n. 77 del 1989, impugnata dalla Regione siciliana, nessuna lesione puo' arrecare alle competenze di quest'ultima in materia di trasporti regionali, disciplinate dagli artt. 17 e 20 dello Statuto speciale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, D.L. 4.3.1989, n. 77). (punto 5 diritto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

dichiara inammissibile il ricorso (n. 47/89) proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, in riferimento agli artt. 21, 22, 14 lett. n) dello Statuto speciale della Regione siciliana;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del richiamato decreto-legge n. 77 del 1989, sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 46/89), dalla Regione Sicilia in riferimento agli artt. 17, 20 e 21 dello Statuto speciale;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, seconda parte, dello stesso decreto-legge n. 77 del 1989, sollevata dalla Regione Sicilia in riferimento all'art. 22 dello Statuto speciale siciliano (L. cost. 26 febbraio 1948 n. 2) ed all'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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