Corte costituzionale
Sentenza n. 496/1989
Corte cost., sent. 10 novembre 1989, n. 496
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 496/1989
- Data di deposito
- 10 novembre 1989
- Data di decisione
- 26 ottobre 1989
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:496
Norme oggetto del giudizio
- lettera del Presidente cons. Regione Abruzzo n. 1973 del 9 marzo 1989
- lettera del Presidente cons. Regione Abruzzo n. 1972 del 9 marzo 1989
- deliberazione uff. pres. del cons. regione Abruzzi n. 846 del 29 dicembre 1988
- deliberazione del consiglio regionale Abruzzi del 9 febbraio 1989
Massime
Massima n. 14176
Spetta esclusivamente allo Stato - non essendovi sul piano normativo costituzionale alcuna disposizione che attribuisca alle Regioni siffatta competenza - il potere di stabilire l'ordine di precedenza fra le varie cariche pubbliche, anche con riferimento alle pubbliche cerimonie e manifestazioni; e sono conseguentemente annullati i seguenti atti della Regione Abruzzi: 1) deliberazione 29 dicembre 1988 n. 846 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale; 2) deliberazione 9 febbraio 1989 del Consiglio Regionale che "prende atto" della predetta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza consiliare; 3) lettera 9 marzo 1989, n. 1972 prot., diretta a tutti i Sindaci della Regione Abruzzi; 4)lettera 9 marzo 1989,n. 1973 prot., diretta al Commissario del Governo per la Regione Abruzzi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta esclusivamente allo Stato il potere di stabilire l'ordine di precedenza fra le varie cariche pubbliche, anche con riferimento alle pubbliche cerimonie e manifestazioni;
Conseguentemente annulla i seguenti atti della Regione Abruzzi: 1) La Deliberazione 29 dicembre 1988 n. 846 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale; 2) La Deliberazione 9 febbraio 1989 del Consiglio Regionale che "prende atto" della predetta Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza consiliare; 3) La lettera 9 marzo 1989, n. 1972 prot., diretta a tutti i Sindaci della Regione Abruzzi; 4) La lettera 9 marzo 1989, n. 1973 prot., diretta al Commissario del Governo per la Regione Abruzzi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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