Corte costituzionale
Sentenza n. 396/1989
Corte cost., sent. 13 luglio 1989, n. 396
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 396/1989
- Data di deposito
- 13 luglio 1989
- Data di decisione
- 5 luglio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:396
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, com. disp., legge n. 34 del 18 febbraio 1987
- art. 8, legge n. 34 del 18 febbraio 1987
Massime
Massima n. 13529
Dallo speciale cumulo giuridico di pene applicabile in favore di chi, riportando due o piu' condanne per reati di terrorismo o di eversione, si dissoci dal terrorismo nelle forme previste dalla legge n. 34 del 1987, non possono essere escluse le condanne per analoghi reati pronunciate applicando le diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982, in quanto tale esclusione si risolve in un trattamento ingiustamente deteriore per i comportamenti processuali rivelatisi piu' meritevoli nella lotta contro il terrorismo, e cioe' quelli di fattiva dissociazione o di collaborazione con la giustizia ("premiati" dalla legge n. 304 cit.), nei quali il ravvedimento e' stato manifestato in modo operoso e non con mere dichiarazioni di principio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto degli artt. 7 e 8, L. 18 febbraio 1987 n. 34, nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previste dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o piu' sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982 n. 304.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o più sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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