Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1989
Corte cost., sent. 14 febbraio 1989, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1989
- Data di deposito
- 14 febbraio 1989
- Data di decisione
- 8 febbraio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 19 novembre 1987
- art. 11, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 19 novembre 1987
Parametri
- art. 107, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 13367
Gli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazione e trasporti di interesse provinciale) riservano allo Stato le attribuzioni in materia di sicurezza, di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, rispettivamente per i trasporti ferrotranviari e filoviari, e per le linee di trasporto funiviario interprovinciali o interregionali. Le suindicate disposizioni non erano peraltro contenute nel testo del progetto sottoposto all'esame della Commissione paritetica, che, ai sensi dell'art. 107, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 640 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), deve esprimere parere sulle norme di attuazione statutaria. Ma il rispetto dell'esigenza che tale Commissione sia posta in grado di esprimere il proprio avviso sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo si appresta definitivamente ad adottare impedisce al Governo, nel procedimento di formazione delle norme di attuazione statutaria, di adottare modificazioni o aggiunte suscettibili di alterare il contenuto sostanziale della disciplina sulla quale la Commissione abbia gia manifestato il proprio parere, come e' invece avvenuto nel caso in esame, con l'introduzione delle suindicate disposizioni, incidenti sul piano della distribuzione delle competenze tra lo Stato ed i soggetti di autonomia. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987 n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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