Corte costituzionale

Sentenza n. 355/1989

Corte cost., sent. 27 giugno 1989, n. 355

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
355/1989
Data di deposito
27 giugno 1989
Data di decisione
14 giugno 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:355

Massime

Massima n. 13023

In tema di conseguimento della pensione di invalidita', non trova razionale giustificazione che i lavoratori dipendenti non possano perfezionare i requisiti contributivi anche nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, non rilevando, al riguardo, ne' la circostanza che per essi trattasi di gestioni speciali - poiche' queste afferiscano pur sempre all'ordinamento previdenziale generale e la loro peculiarita' risiede solo in aspetti contabili - giudiziari - ne' la natura dle loro rapporto di lavoro, in quanto la possibilita' in questione viene riconosciuta ai braccianti agricoli, con conseguente disparita' di trattamento tra categorie di lavoratori subordinati. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidita' da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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