Corte costituzionale

Sentenza n. 337/1989

Corte cost., sent. 15 giugno 1989, n. 337

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
337/1989
Data di deposito
15 giugno 1989
Data di decisione
13 giugno 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:337

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione cipe n. 87 del 5 agosto 1988
  • punto 6, App.A Sz.3, deliberazione cipe n. 87 del 5 agosto 1988

Parametri

  • art. 18, lett.c, legge n. 67 del 11 marzo 1988

Massime

Massima n. 12723

Boiche' l'attribuzione allo Stato del potere di istituire il Parco marino del Golfo di Orosei e', originariamente e inequivocabilmente, espressa dall'art. 18 lett. c della legge n. 67 del 1988, l'effetto ipoteticamente invasivo delle competenze che la regione Sardegna possiede in materia di protezione della natura, di riserve e di parchi naturali deve essere ricondotto alla stessa disposizione di legge e non gia' alla (successiva) deliberazione del CIPE, atto meramente attuativo di quella nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'Ambiente il potere di istituire il Parco in questione. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto dalla regione Sardegna in relazione alla deliberazione del CIPE 5-8-1988, n. 87).

Massima n. 12899

L'esercizio dei poteri statali relativi all'istituzione di parchi di interesse nazionale, comportando l'interferenza con materie assegnate alle competenze regionali - e, nel caso della Sardegna, alla sua competenza esclusiva - deve svolgersi nel rispetto di procedure di cooperazione legalmente stabilite, che, in relazione ai momenti di massima incidenza sulle competenze regionali, debbono consistere in specifiche forme d'intesa. Con tale esigenza costituzionale e con la stessa previsione della legge n. 67 del 1988, si pone pertanto in contrasto la deliberazione del CIPE n. 87 del 1988, la quale - nel dare attuazione alla legge citata per l'istituzione del Parco marino del Golfo d'Orosei - ha condizionato l'esperimento delle procedure d'intesa con la Regione Sardegna alla mancata presentazione di proposte unitarie da parte della Commissione paritetica (prevista nella stessa delibera e composta di rappresentanti dello Stato, della Regione nonche' di enti locali e di esperti di associazioni ambientaliste), in tal modo equiparando la proposta unitaria, ovvero un modo di partecipazione al procedimento decisionale che non implica un coordinamento paritario, all'intesa che e', invece, tipica forma di coordinamento paritario tra enti. Va, conseguentemente, annullato "in parte qua" il punto 6 della Sezione 3^ dell'Appendice A della deliberazione del CIPE 5/8/1988, n. 87. - S. nn. 203/1974, 175/1976, 223/1984, 183 e 191/1987, 1029 e 1031/1988.

Massima n. 13003

La deliberazione del CIPE 5/8/88, n. 87 e' da ritenere priva di copertura legislativa nella parte in cui prevede il potere sostitutivo dello Stato (secondo le procedure di cui all'art. 81, quarto co., d.P.R. 24/7/1977, n. 616), per il caso di mancata intesa con la Regione Sardegna sulla istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei. Va, conseguentemente, annullato "in parte qua" il punto 6 di detta deliberazione.

Massima n. 13004

In relazione alla istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei, legittimamente la delibera del CIPE 5/8/88, n. 87 prevede (nel punto 4 della Sez. 3^ dell'Appendice A) che, in assenza di proposte unitarie della Commissione paritetica - composta di rappresentanti dello Stato e regionali nonche' degli enti locali e di associazioni ambientaliste - il Ministero dell'ambiente proceda all'adozione delle misure di primo intervento preordinate alla istituzione del Parco, essendo tali misure caratterizzate da un'esigenza intrinseca di urgenza, nei confronti delle quali e' giustificata la competenza esclusiva esercitata dal Governo attraverso il Ministro dell'Ambiente, che non tollera, per sua natura, limitazioni in nome d'interessi di altri enti pubblici o procedure che ne rallentino irragionevolmente il compimento. - S. nn. 123/1980, 617/1987; 1029 e 1031/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti dello Stato in relazione alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 5 agosto 1988, n. 87 (Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale), nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di istituire il Parco marino del Golfo di Orosei;

Dichiara che non spetta allo Stato istituire, senza l'intesa con la Regione Sardegna, il Parco marino del Golfo di Orosei e, conseguentemente, annulla, limitatamente alla Regione Sardegna, il punto 6 della Sezione III dell'Appendice "A" della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 5 agosto 1988, n. 87, nella parte in cui subordina l'esperimento dell'intesa alla mancata presentazione, da parte della Commissione paritetica prevista nella medesima Sezione III, della proposta unitaria sugli oggetti indicati nel punto 5, nonché nella parte in cui prevede, per il caso di mancata intesa sulla istituzione del Parco marino, la utilizzazione della procedura disciplinata dall'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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