Corte costituzionale
Sentenza n. 320/1989
Corte cost., sent. 6 giugno 1989, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 320/1989
- Data di deposito
- 6 giugno 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:320
Massime
Massima n. 12895
La disciplina del servizio postale, relativa all'accettazione, trasporto e consegna degli effetti postali ad opera dei concessionari di autolinee, di cui al T.U., approvato con d.P.R. n. 156 del 1973, indica i mezzi per far fronte alle spese derivanti allo Stato dalla predisposizione e dall'esecuzione del servizio medesimo: infatti, a norma dell'art. 3 di detto d.P.R., e' ancora in vigore l'art. 8 della precedente L.n. 53 del 1952, il quale prevede che "alla spesa occorrente si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1950-1951 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Peraltro, non puo' desumersi 'ex post' dalla legislazione statale in tema di ripianamento dei disavanzi delle aziende di trasporto (legge 10 aprile 1981, n. 151; decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 18), ne' e' altrimenti dimostrato, che le emergenze finanziarie negative, concernenti "maggiori" spese derivate allo Stato dai disavanzi delle aziende concessionarie dovuti a inadeguatezza (successiva) delle entrate (canoni) o a lievitazione delle spese di esercizio, fossero esattamente prevedibili nelle quantita' e nei tempi, onde poter fondatamente addebitare alla normativa in questione di non aver indicato i mezzi di copertura delle stesse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 del T.U. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 74 del T.U. approvato con d P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni: Codice postale e delle telecomunicazioni) sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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