Corte costituzionale
Sentenza n. 257/1989
Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 257/1989
- Data di deposito
- 18 maggio 1989
- Data di decisione
- 16 maggio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:257
Massime
Massima n. 13958
La norma impugnata, secondo la quale le eccedenze che si verifichino, rispetto al numero massimo previsto dall'art.3 della stessa legge, nei gradi di generale e colonnello, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri a cominciare dagli ufficiali piu' anziani in ruolo in ciascuna delle sei categorie, nel senso che se l'esaurimento della categoria che precede non sia sufficiente ad eliminare l'eccedenza si passa alla categoria successiva, non contrasta con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto a) il sistema e' strutturato in modo che si effettui un numero fisso di promozioni ogni anno a prescindere dalle vacanze nelle qualifiche dirigenziali, determinando l'esigenza di eliminare le unita' in eccedenza, per realizzare la corrispondenza tra personale in servizio e funzioni da espletare; b) i principi costituzionali invocati consentono che nella disciplina del rapporto prevalga l'interesse pubblico rispetto a quello del dipendente, purche' a questi venga assicurato un adeguato trattamento economico e di quescenza; c) la priorita' nel ruolo di ciascuna qualifica dirigenziale non equivale a maggior merito tra pari grado perche' il ruolo non e' formato in base ad unico e contestuale giudizio sul merito, costituendo invece il risultato di una progressiva formazione nel tempo in base al criterio prevalente dell'anzianita'; d) non sussiste disparita' di trattamento degli ufficiali in aspettativa rispetto a quelli collocati in posizione ausiliaria perche' anche i primi possono essere utilizzati dal Governo per esigenze del Ministero della difesa - (Dichiarazione di non fondatezza della questione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16 quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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