Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1989

Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
257/1989
Data di deposito
18 maggio 1989
Data di decisione
16 maggio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:257

Massime

Massima n. 13958

La norma impugnata, secondo la quale le eccedenze che si verifichino, rispetto al numero massimo previsto dall'art.3 della stessa legge, nei gradi di generale e colonnello, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri a cominciare dagli ufficiali piu' anziani in ruolo in ciascuna delle sei categorie, nel senso che se l'esaurimento della categoria che precede non sia sufficiente ad eliminare l'eccedenza si passa alla categoria successiva, non contrasta con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto a) il sistema e' strutturato in modo che si effettui un numero fisso di promozioni ogni anno a prescindere dalle vacanze nelle qualifiche dirigenziali, determinando l'esigenza di eliminare le unita' in eccedenza, per realizzare la corrispondenza tra personale in servizio e funzioni da espletare; b) i principi costituzionali invocati consentono che nella disciplina del rapporto prevalga l'interesse pubblico rispetto a quello del dipendente, purche' a questi venga assicurato un adeguato trattamento economico e di quescenza; c) la priorita' nel ruolo di ciascuna qualifica dirigenziale non equivale a maggior merito tra pari grado perche' il ruolo non e' formato in base ad unico e contestuale giudizio sul merito, costituendo invece il risultato di una progressiva formazione nel tempo in base al criterio prevalente dell'anzianita'; d) non sussiste disparita' di trattamento degli ufficiali in aspettativa rispetto a quelli collocati in posizione ausiliaria perche' anche i primi possono essere utilizzati dal Governo per esigenze del Ministero della difesa - (Dichiarazione di non fondatezza della questione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16 quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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